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Acea Ato 5
Svolge il servizio idrico integrato sulla base di una convenzione per l’affidamento del servizio di durata trentennale sottoscritta il 27 giugno 2003 tra la società e la provincia di Frosinone (in rappresentanza dell’Autorità d’Ambito costituita da 86 comuni). A fronte dell’affidamento del servizio, Acea Ato5 corrisponde un canone di concessione a tutti i Comuni in base alla data di effettiva acquisizione della gestione.
La gestione del servizio idrico integrato sul territorio dell’ATO 5 – Lazio Meridionale - Frosinone interessa un totale di 86 comuni (resta ancora da rilevare la gestione del Comune di Paliano, mentre i Comuni di Conca Casale e di Rocca D’Evandro sono “fuori ambito”) per una popolazione complessiva di circa 490.000 abitanti, una popolazione servita pari a circa 469.836 abitanti, con una copertura del servizio pari a circa il 97% del territorio. Il numero di utenze è pari a 199.823.
Il sistema idrico – potabile è costituito da impianti e reti, di adduzione e di distribuzione, che fanno capo a 7 fonti principali da cui hanno origine altrettanti sistemi acquedottistici.
Il sistema fognario e di depurazione consta di una rete fognaria e di collettori collegati a impianti terminali di depurazione delle acque reflue.
Sono 219 gli impianti di sollevamento fognario gestiti dalla Società e 132 gli impianti di depurazione, di cui 116 sono impianti biologici, 14 sono “fosse Imhoff” e 2 sono percolatori, compresi anche gli “inaccessibili” e quelli fuori ATO (Rocca d’Evandro e Conca Casale).
Con riferimento al 2019, è continuata la digitalizzazione delle reti del territorio gestito, con l’inserimento dei dati nel sistema informativo GIS - Geographic Information System. Stante il piano 2019-2022 per le attività di rilievo, al 31.12.2019 si è arrivati alla digitalizzazione di 5.496 km di rete idrica (1.205 km di rete di adduzione e 4.291 km di rete di distribuzione).
Per quanto attiene l’acquisizione degli impianti afferenti la gestione nel Comune di Paliano, nel mese di novembre 2018 il Consiglio di Stato definitivamente pronunciandosi sull’appello proposto dal Comune di Paliano avverso la sentenza del TAR n. 6/2018 – che ha accolto il ricorso proposto dalla Società nei confronti del Comune di Paliano, al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento con il quale il Comune ha opposto il proprio diniego al trasferimento del servizio - con sentenza n. 6635/2018 ha rigettato l’appello proposto dal Comune di Paliano e conseguentemente ha confermato la sentenza del TAR Latina – ribadendo che il regime di salvaguardia riconosciuto in favore di AMEA era “circoscritto al periodo di tre anni decorrenti dalla sottoscrizione della Convenzione di gestione tra l’AATO 5 ed Acea Ato5; detto termine veniva quindi a scadere nel 2006 di talché, successivamente a tale data, la gestione posta in essere da AMEA andava considerata sine titulo”.
Avendo Acea Ato5 sin qui omesso l’attivazione del giudizio di ottemperanza nella prospettiva di verificare l’adempimento spontaneo da parte del Comune, idoneo a prevenire l’eventuale nomina del commissario ad acta, come già avvenuto in casi simili, sono intercorsi una serie di incontri presso la STO dell’AATO 5 Lazio Meridionale – Frosinone, finalizzati a ricercare un bonario componimento della controversia e a dare avvio alle attività propedeutiche al trasferimento ad Acea Ato5 della gestione del S.I.I. nel territorio del Comune di Paliano. In tale prospettiva, le Parti - con verbali del 26 Novembre 2018 e 29 Novembre 2018 – hanno provveduto ad eseguire l’aggiornamento della precedente ricognizione delle reti e degli impianti esistenti nel Comune di Paliano, funzionali alla gestione del SII.
Ad oggi le parti stanno condividendo il verbale di trasferimento del SII, la cui sottoscrizione dovrebbe altresì comportare la rinuncia ai giudizi pendenti tra le stesse.
Relativamente al Comune di Atina, la cui gestione del SII è stata trasferita ad Acea Ato5 ormai a far data dal 19 Aprile 2018, si segnala la delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 17 Aprile 2019, con la quale il Comune ha deliberato di “istituire il sotto/ambito territoriale ottimale denominato Ambito Territoriale Atina 1, in riferimento all’ambito territoriale ottimale n. 5, per la continuità della gestione in forma autonoma e diretta del servizio idrico ai sensi dell’art. 147 comma 2 bis D.Lgs. 152/2006, dichiarando il Servizio idrico Integrato ”.
Avverso la predetta delibera, l’AATO 5 ha presentato ricorso dinnanzi al TAR Lazio – Sezione di Latina - notificandolo anche nei confronti della Società e della Regione Lazio.
Per quanto attiene Acea Ato5, benchè l’azione giudiziaria esperita dall’EGA sia idonea a tutelare anche gli interessi della Società, la stessa ha ritenuto opportuno costituirsi nell’instaurando procedimento.
Con riferimento ai fatti di rilievo intervenuti nell’esercizio, si segnala:
Ricorso TAR Lazio su risoluzione della Convenzione di Gestione
La deliberazione n. 7 della Conferenza dei Sindaci del 13 dicembre 2016 aveva deliberato la risoluzione della Convenzione di Gestione. In data 26 e 27 giugno 2018 sono stati notificati atti di appello, proposti - rispettivamente - dall’Autorità d’Ambito e dal Comune di Ceccano ed altri Comuni dall’ATO5, avverso la sentenza n. 638/2017 del TAR Lazio – sezione distaccata di Latina, con la quale il Giudice Amministrativo ha accolto il ricorso proposto dalla Società avverso la deliberazione n. 7 del 13 Dicembre 2016, con la quale la Conferenza dei Sindaci ha deliberato la risoluzione del rapporto contrattuale con Acea Ato5, annullando il provvedimento. Tali ricorsi non presentano argomentazioni di particolare novità o rilevanza rispetto a quanto già sottoposto al vaglio del Tribunale di primo grado, né gli appellanti hanno proposto istanza di sospensione cautelare. Ad ogni modo la Società ha provveduto al deposito degli atti di costituzione in entrambi i contenziosi, relativamente ai quali ad oggi non si hanno notizie in merito alla fissazione dell’udienza.
Decreto ingiuntivo di € 10.700.000 e domanda riconvenzionale AATO5 canoni concessori
Relativamente al credito di € 10.700.000 per maggiori costi sostenuti nel periodo 2003 – 2005, di cui all’Accordo transattivo del 27 Febbraio 2007, in data 14 Marzo 2012, Acea Ato5 ha promosso ricorso per decreto ingiuntivo avente ad oggetto il credito riconosciuto alla Società dall’AATO.
Il Tribunale di Frosinone, accogliendo il ricorso, ha emesso il Decreto Ingiuntivo n. 222/2012, immediatamente esecutivo, il quale è stato notificato all’Ente d’Ambito in data 12 Aprile 2012.
L’AATO, con atto del 22 Maggio 2012, ha notificato opposizione al decreto ingiuntivo (Giudizio Civile RG 1598/2012), chiedendo la revoca del decreto opposto e, in via cautelare, la sospensione della sua provvisoria esecuzione. Altresì, in via riconvenzionale, ha formulato domanda di pagamento dei canoni concessori, per € 28.699.699,48.
Acea Ato5 ha provveduto a costituirsi nel citato giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, contestando le domande avversarie e formulando a sua volta domanda riconvenzionale di pagamento dell’intero ammontare dei maggiori costi sostenuti dal Gestore e originariamente richiesti, pari complessivamente a € 21.481.000,00.
A seguito dell’udienza del 17 Luglio 2012, il Giudice - con Ordinanza depositata il 24 Luglio - ha sospeso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, rinviando la trattazione nel merito della questione.
Il Giudice ha altresì respinto la richiesta di concessione di ordinanza di pagamento dei canoni concessori presentata dall’AATO. Nel corso dell’udienza del 21 Novembre 2014 il Giudice ha sciolto la riserva sulle istanze istruttorie formulate dalle parti fissando al 15 Novembre 2016 l’udienza di precisazione delle conclusioni. All’udienza, il Giudice ha concesso i termini per memorie conclusionali e repliche e trattenuto la causa in decisione. Con sentenza 304/2017, pubblicata il 28 Febbraio 2017, il Giudice civile ha revocato il decreto ingiuntivo emesso nel 2012, respinto la domanda riconvenzionale subordinata di Acea Ato5 e disposto la rimessione della causa in istruttoria relativamente alla domanda riconvenzionale proposta dall’AATO in merito al pagamento dei canoni di concessione.
All’udienza del 17 Novembre 2017, il Giudice, preso atto delle richieste di controparte, ha rinviato l’udienza al 27 Febbraio 2018. All’esito della predetta udienza, il nuovo Giudice che ha preso in carico la causa, preso atto delle discrepanze emerse nei rispettivi conteggi di Acea Ato5 e dell’ AATO5, ha concesso un rinvio al 4 Maggio 2018, invitando le parti a chiarire le motivazioni di tali discrepanze e segnalando che in caso contrario, avrebbe provveduto alla nomina di un CTU. In occasione di tale udienza, è stato disposto ulteriore rinvio al 21 Settembre 2018.
In tale sede, le Parti, alla luce del Collegio di Conciliazione instaurato in data 11 Settembre 2018 con l’AATO5 - ai sensi dell’art. 36 della Convenzione di Gestione - al quale è stata rimessa – tra le altre – anche la questione inerente
la determinazione dei canoni concessori, hanno chiesto al Giudice un rinvio, disposto per l’udienza del 15 Febbraio 2019, ulteriormente rinviata al 17 Settembre 2019.
Collegato a tale giudizio deve essere considerato l’appello (Giudizio Civile RG 6227/17) avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone che ha revocato il Decreto Ingiuntivo di € 10.700.000 inizialmente emesso dal medesimo Tribunale, sul presupposto della nullità della deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 4/2007 e dell’Atto Transattivo che sarebbero stati adottati dall’Ente d’Ambito in violazione della disciplina pubblicistica che imponeva di individuare le coperture finanziarie dell’atto medesimo.
La prima udienza è stata rinviata d’ufficio all’11 Maggio 2018. In tale sede la Corte, udite le rispettive posizioni delle parti, ha rinviato la causa al 20 Novembre 2020, per la discussione orale e la pronuncia della sentenza ex art.281 sexies c.p.c.
La Società non ha ritenuto di cancellare il credito né di appostare alcun fondo rischi, anche sulla scorta delle valutazioni di diritto effettuate dai legali che hanno rappresentato, da un lato, la fondatezza dell’appello e dall’altro, la circostanza che la nullità della transazione non determina ex sé l’insussistenza del credito.
La verifica che la Società ha avviato congiuntamente alla STO, ad oggi ancora in corso di valutazione da parte del Collegio di Conciliazione instaurato tra l’Ente d’Ambito ed il Gestore, in conformità a quanto previsto dall’art. 36 della Convenzione di Gestione, circa l’ammontare del canone concessorio 2012-2018, sembrerebbe dimostrare come fondata e plausibile la valutazione dell’Ente d’Ambito che, nella delibera n. 4/2007, rappresentava di individuare le risorse finanziarie per procedere alla liquidazione della complessiva somma prevista dalla transazione 2007 mediante le “economie sui canoni di concessione da versare ai Comuni”. Si rimanda inoltre a quanto descritto al paragrafo “Collegio di Conciliazione con l’AATO5”.
Adeguamento del Canone Concessorio
Con la deliberazione n. 1 del 26 Marzo 2018, la Conferenza dei Sindaci ha disposto che il pagamento delle rate dei mutui contratti dai Comuni, a far data dal secondo semestre 2013 e fino al termine della Concessione, venisse erogato direttamente dal Gestore. Conseguentemente, in occasione dell’aggiornamento tariffario disposto in data 1° Agosto 2018, dando immediata attuazione alle prescrizioni rese dall’ARERA contenute nel provvedimento sanzionatorio DSAI/42/2018/Idr, in merito, tra l’altro ai canoni relativi ai Comuni non gestiti, si è provveduto ad adeguare la componente mutui del Canone di Concessione inserendo per l’annualità 2019 l’importo degli stessi indicato nell’allegato della suddetta deliberazione n. 1 del 26 Marzo 2018. Nessun adeguamento della componente mutui è stato recepito per le annualità 2013-2017 in quanto la deliberazione n. 1 del 26 Marzo 2018 non implicava alcuna modifica all’importo della componente mutui approvato nelle varie predisposizioni tariffarie. Inoltre, l’eventuale ricalcolo dei costi per mutui (MTp) dovrà essere oggetto di approvazione da parte della Conferenza dei Sindaci e dovrà essere recepita nel Piano Economico Finanziario (PEF) del prossimo aggiornamento tariffario, in considerazione del fatto che, anche in sede di approvazione dell’aggiornamento tariffario 2018-2019, deliberata dalla Conferenza dei Sindaci del 1° Agosto 2018, nulla è stato disposto in merito ai canoni delle annualità suddette.
L’esatta quantificazione dei canoni concessori per le suddette annualità e valutazione circa la ricollocazione e trattamento degli stessi ai fini tariffari, è stata rimessa al Collegio di Conciliazione instauratosi tra l’Ente d’Ambito ed il Gestore, riunitosi nel corso del 2019 come più specificatamente descritto nel prosieguo.
Si consideri poi che la potenziale riduzione dei canoni concessori per le annualità 2012-2017, come determinata nell’ambito del Collegio di Conciliazione suddetto, e provvisoriamente quantificata nella misura di € 12.798mila, data la natura passante di tali costi, non produrrà effetti sul risultato economico del Gestore.
Collegio di Conciliazione con l’AATO5
Con riferimento ai rapporti con l’AATO5 la Società ha cercato di giungere ad una composizione delle varie controversie pendenti nei confronti dell’Autorità d’Ambito, sulla convinzione della necessità di far cessare una lunghissima stagione caratterizzata da una netta contrapposizione tra Ente Concedente e Società Concessionaria culminata con la deliberazione assunta dalla Conferenza dei Sindaci dell’ATO5 volta alla risoluzione della Convenzione di Gestione che ha costretto la Società a proporre ricorso al TAR Latina che ha annullato la predetta deliberazione.
In questo contesto, negli ultimi anni, e in special modo nel corso del 2018, è stato compiuto un enorme sforzo, anche organizzativo, volto ad una ricostruzione dei rapporti tra la Società, l’Autorità d’Ambito e le singole Amministrazioni Comunali dell’ATO5.
Nel medesimo contesto, si è dunque concretizzata la possibilità di aprire un Collegio di Conciliazione con l’Autorità d’Ambito finalizzato a verificare una possibile composizione sulle principali questioni ancora controverse tra le parti.
In tale direzione, in data 11 Settembre 2018, l’AATO5 e la Società hanno sottoscritto il verbale n.1 con il quale le parti manifestavano la reciproca disponibilità ad aprire un Collegio di Conciliazione su:
giudizio pendente presso il Tribunale di Frosinone R.G. 1598/2012, relativo ai canoni concessori 2006-2011. Tale questione consiste nell’accertamento dell’avvenuto integrale pagamento dei canoni concessori relativi al periodo 2006-2011: mentre Acea Ato5 sostiene di aver corrisposto l’intera somma dovuta, l’Ente d’Ambito rivendica il diritto ad ottenere ulteriori somme (€ 1.751.437,89) a saldo del canone concessorio. La controversia è oggetto di un giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Frosinone;
accertamento dell’effettivo impiego delle somme versate da Acea Ato5 in favore dell’Ente d’Ambito a titolo di canone ex art.13 della Convenzione di Gestione del servizio idrico integrato. Tale questione è stata, nelle more, sostanzialmente già definita tra le parti, vista la rideterminazione del canone concessorio;
definizione del contenzioso connesso alla transazione del 2007, oggetto della sentenza n. 304/2017 del Tribunale di Frosinone, appellata da Acea Ato5 presso la Corte di Appello di Roma (RG n. 6227/2017). La prima udienza del giudizio di appello è fissata al 20 Novembre 2020 e Acea Ato5 – pur ritendo errata la citata sentenza e avendola pertanto appellata – ha tuttavia evidenziato che la suddetta non ha in alcun modo negato l’esistenza del credito vantato dal Gestore e dunque rivendica il diritto al recupero del credito medesimo, paventando anche l’attivazione di ulteriori iniziative di tutela nell’interesse della Società. La Segreteria Tecnico Operativa ha manifestato la disponibilità a demandare al Collegio di Conciliazione un approfondimento, anche di ordine giuridico, del diritto preteso dal Gestore;
danni subiti da Acea Ato5 a fronte delle ritardate consegne dei servizi da parte dei Comuni di Cassino, Atina e Paliano;
passaggio degli impianti ASI e Cosilam;
penali applicate dall’AATO5 nei confronti del Gestore e annullate dal TAR Latina con sentenza n. 638/2017;
interessi per ritardato pagamento canoni di concessione da parte di Acea Ato5;
ricostruzione dei canoni concessori 2012/2018 e richiesta di un piano di rientro da parte del Gestore nei confronti dell’Ente d’Ambito in relazione alle posizioni debitorie inerenti il canone concessorio.
Sono state poi successivamente rimesse alla valutazione del Collegio altre due questioni che riguardano l’attualizzazione dei conguagli 2006/2011 e la mancata fatturazione dei conguagli 2006/2011 a causa di rettifica dei volumi 2012.
Sempre con il verbale n. 1 dell’11 Settembre 2018, le Parti hanno altresì condiviso le regole di funzionamento del nominando Collegio di Conciliazione, precisando che:
il medesimo sarà chiamato a verificare la possibilità di un tentativo di amichevole composizione tra le Parti in relazione a tutte e/o anche solo alcune delle questioni sopra indicate;
il nominando Collegio di Conciliazione – all’esito di una complessiva istruttoria che dovrà riguardare tutti i singoli punti posti all’esame del medesimo – dovrà formulare alle Parti una proposta conciliativa;
le Parti saranno libere di accettare o meno, a proprio insindacabile giudizio, la proposta conciliativa formulata dal Collegio di Conciliazione, ovvero di accettarla in modo totale o anche solo parziale, senza alcun obbligo di motivazione;
dunque, il nominando Collegio avrà il compito di svolgere un’attività istruttoria, per conto di entrambe le Parti, in relazione alle questioni ad esso demandate, fermo restando le successive decisioni che saranno rimesse alle singole Parti;
la proposta di conciliazione formulata dal Collegio e, più in generale, la relazione e/o gli atti posti in essere dal Collegio non potranno essere utilizzati, in sede giudiziale, da una Parte nei confronti dell’altra, quale eventuale riconoscimento delle ragioni proprie e/o altrui;
il nominando Collegio di Conciliazione non opera come Collegio Arbitrale.
Le Parti hanno altresì condiviso i criteri di nomina del Collegio e, in particolare, ciascuna Parte ha nominato il proprio componente. Il Presidente del Collegio di Conciliazione è stato indicato dal Prefetto di Frosinone, su richiesta congiunta delle Parti ed è stato nominato congiuntamente in data 16 Maggio 2019. Il Collegio si è ufficialmente insediato in data 27 Maggio 2019, decorrendo in tal modo dalla predetta data il termine di 120 gg entro cui lo stesso dovrà formulare una proposta di amichevole composizione delle questioni rimesse alla sua valutazione.
In data 17 Settembre 2019 il Collegio di Conciliazione ha comunicato di aver completato l’attività istruttoria in merito a tutti i punti devoluti al Tavolo. Ha rilevato, tuttavia, che, in ragione della numerosità e della complessità delle questioni oggetto di esame, risulta necessaria una notevole attività di redazione di un documento che presenti una complessiva e motivata proposta conciliativa.
Ha pertanto richiesto alle parti, ed ottenuto dalle stesse, una proroga di 30 giorni a far data dal 24 Settembre 2019.
All’esito di un’articolata e approfondita attività istruttoria, il Collegio di Conciliazione ha elaborato una bozza di Proposta di Conciliazione illustrata ai legali rappresentanti delle Parti nella seduta dell’11 Novembre 2019.
In occasione di tale seduta, le Parti hanno invitato il Collegio ad elaborare una vera e propria bozza di Conciliazione che tenesse conto della relazione illustrata in quella sede, nonché delle proposte formulate dal Gestore, da sottoporre all’esame e all’approvazione dei relativi Organi.
In data 26 Novembre 2019, il Collegio di Conciliazione trasmetteva alle Parti la ‘Proposta di Conciliazione’ definitiva, nonché la bozza dell’Atto di Conciliazione.
La ‘Proposta di Conciliazione’ e la bozza di ‘Atto di Conciliazione’ sono stati approvati dal CDA di Acea Ato5 tenutosi in data 19 Dicembre 2019.
Procedimento penale n. 3910/18
Relativamente al procedimento penale n. 3910/18 r.g.n.r. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone, in data 2 gennaio 2019 è stato notificato decreto di sequestro preventivo emesso in data 18 dicembre
2018 dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Frosinone, nell’ambito del procedimento penale n. 3910/18 r.g.n.r., pendente per la presunta violazione dell’art. 4 D.Lgs. 74/2000 (dichiarazione infedele). In forza del predetto provvedimento è stato disposto il sequestro preventivo delle disponibilità finanziarie presenti su c.c. intestati ad Acea Ato5 fino al valore di € 3.600.554,51. In data 11 gennaio 2019 è stata depositata richiesta di riesame, la cui udienza di discussione è stata fissata per il 1° febbraio 2019 dinnanzi il Tribunale di Frosinone, in composizione collegiale. All’esito della predetta udienza in Camera di Consiglio, il Tribunale di Frosinone ha accolto la richiesta di riesame proposta e per l’effetto ha annullato il decreto di sequestro preventivo, disponendo la restituzione all’avente diritto di quanto in sequestro. In forza del predetto provvedimento di restituzione, la Società ha provveduto a trasmettere al Fondo Unico Giustizia formale richiesta di restituzione delle somme dissequestrate. Ad oggi l’iter di restituzione delle somme dissequestrate si è perfezionato.
Provvedimento sanzionatorio ARERA in materia di regolazione tariffaria del SII
Con la determinazione n. DSAI/42/2018/Idr del 21 Maggio 2018 ARERA ha avviato un procedimento sanzionatorio in materia di regolazione tariffaria del servizio idrico integrato, risultato della visita ispettiva effettuata dall’ARERA, in collaborazione con il Nucleo Speciale per l’energia e il sistema idrico della Guardia di Finanza, dal 20 al 24 Novembre 2017, presso la sede della Società.
In data 4 Luglio 2019 l’ARERA ha pubblicato la Deliberazione 253/2019/S/IDR del 25 Giugno 2019 con cui vengono irrogate, nei confronti di Acea Ato5, ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lett. c) della legge 481/95, sanzioni amministrative pecuniarie per un importo complessivo di € 955.000,00, in riferimento alle violazioni contestate con la Determinazione DSAI/42/2018/idr. La Società ha provveduto ad effettuare in data 16 Ottobre 2019 il pagamento dell’intera sanzione ad essa ascritta.
Avverso il predetto provvedimento, la Società in data 3 Ottobre 2019 ha depositato ricorso dinnanzi al TAR Lombardia, al fine di ottenere l’annullamento dello stesso, nonché il riesame in punto di quantificazione della sanzione.
Altresì, successivamente alla presentazione del ricorso, la Società ha provveduto a trasmettere all’Autorità specifica istanza, al fine di avere conoscenza dei tempi di definizione dei procedimenti di approvazione delle tariffe 2016 - 2019, nonché dell’aggiornamento 2018 – 2019.
In merito al ricorso ad oggi non si hanno informazioni circa la Si precisa altresì che la fissazione dell’udienza di trattazione, né è stata presentata istanza di prelievo, restando in attesa di comunicazione di perenzione.
Provvedimento sanzionatorio AGCM – Procedimento PS9918
In data 5 luglio 2018, in attuazione della deliberazione assunta dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data 27 giugno 2018, ha avuto luogo presso la sede legale della Società un’ispezione a seguito dell’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 27, co. 3, del D.Lgs. n. 206 del 2005, nonché ai sensi dell’art. 6 del “Regolamento sulle procedure Istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazioni dei diritti dei consumatori nei contratti, clausole vessatorie” (di seguito Regolamento). Il procedimento è stato aperto a fronte delle segnalazioni effettuate all’Autorità, dalle Associazioni dei consumatori CO.DI.CI. e Federconsumatori Frosinone relativamente a presunti comportamenti scorretti ed aggressivi nei confronti di consumatori e piccole imprese, posti in essere da Acea ATO5 S.p.A. nel periodo Gennaio 2015 - Giugno 2018.
In data 10 Gennaio 2019 si è svolta audizione presso l’AGCM a fronte di formale istanza di parte formulata contestualmente al riscontro alle richieste di informazioni di cui al provvedimento di estensione oggettiva del procedimento. Nel corso della predetta audizione, la Società ha evidenziato la costante attenzione mostrata dalla Società stessa verso i propri consumatori, adottando a tale scopo una serie di misure e miglioramenti nelle procedure inerenti la gestione delle attività oggetto di contestazione da parte dell’Autorità. La Società, ribadendo quanto già ampiamente esplicitato nei riscontri trasmessi all’Autorità, ha provveduto a fornire ulteriori informazioni e documentazione in merito alle attività poste in essere (collaborazione con l’OTUC, apertura sportello del consumatore, attività volte alla soluzione delle morosità storiche) in un’ottica di costante attenzione alle tematiche consumeristiche.
In data 20 Febbraio 2019 l’AGCM, in riferimento al procedimento PS/9918, ha comunicato di aver disposto la proroga del termine di conclusione del procedimento al 23 Maggio 2019.
In data 28 Febbraio 2019 l'AGCM ha comunicato di aver disposto la proroga del termine di conclusione della fase istruttoria del procedimento PS/9918 - fissato alla data del 20 Marzo 2019 - con contestuale precisazione delle contestazioni elevate a carico della Società. In particolare, l'Autorità ha abbandonato alcune delle iniziali contestazioni, confermando, invece, di aver rilevato delle criticità in materia di: (i) avvio delle procedure di recupero del credito in pendenza di reclamo, per il periodo antecedente alla procedura aziendale del 2018; (ii) prescrizione dei consumi, per il periodo antecedente alla modifica apportata a gennaio 2019 alla procedura adottata dalla Società in tema di prescrizione; (iii) gestione delle perdite idriche occulte. Il 20 Marzo 2019 la Società ha provveduto a depositare memoria difensiva e documentazione a supporto.
In data 4 Luglio 2019 l’Autorità ha notificato alla Società il provvedimento sanzionatorio con il quale è stata disposta una sanzione amministrativa pecuniaria per complessivi € 1,0 milioni. Avverso il predetto provvedimento sanzionatorio, la Società ha provveduto a depositare, in data 3 Ottobre 2019, ricorso al TAR Lazio – iscritto al n. di RG 12290/2019 sez. I - al fine di ottenerne l’annullamento, previa sospensione cautelare. Nella Camera di Consiglio
del 6 Novembre 2019 per la discussione dell’istanza cautelare, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha pronunciato l’Ordinanza n. 7223 con la quale ha respinto l’istanza di sospensione cautelare.
La decisione del TAR non affronta i singoli motivi di ricorso sui quali si pronuncerà solo in sede di merito, la cui udienza di trattazione, ad oggi, non risulta ancora fissata. In particolare, secondo il giudice amministrativo “in relazione alla entità della comminata sanzione pecuniaria e alle paventate conseguenze sull’attività di impresa, non appaiono ravvisabili profili di estrema gravità e urgenza di cui all’art. 119, comma 4, c.p.a. per la concessione della tutela cautelare richiesta, tenuto anche conto del fatto che la società ricorrente è comunque facoltizzata a presentare istanza di rateizzazione del relativo pagamento”.
In ragione della predetta decisione, essendone facoltà della Società, la stessa ha provveduto a presentare all’Autorità, in data 3 dicembre 2019, istanza di rateizzazione che l’Autorità ha accolto in data 21 Gennaio 2020.
Procedimento penale n. 2031/2016
Relativamente al procedimento penale n. 2031/2016 che riguarda gli esercizi 2015, 2016 e 2017, per ipotesi di reato asseritamente riconducibili al falso in bilancio e false comunicazioni sociali in data 4 gennaio 2019 è stato notificato al Presidente della Società attualmente in carica il provvedimento di invito a comparire di persona sottoposta ad indagini ed informazione di garanzia. Il predetto provvedimento ha interessato anche i Presidenti della Società, nonchè i rappresentanti degli organi di controllo in carica nei suddetti esercizi. Le indagini sono tuttora in corso.
Si richiamano integralmente le ulteriori informazioni contenute nel paragrafo “Informativa sui servizi in concessione” e con riferimento ai procedimenti D.Lgs. 231/2001 al paragrafo della presente “Relazione Principali Rischi e Incertezze”. Inoltre, con riferimento alle ulteriori complesse vicende relative ai contenziosi legali, instaurati ed instaurandi, tra Acea Ato5 e l’Autorità d’Ambito, si rinvia a quanto illustrato al paragrafo “Aggiornamento delle principali vertenze giudiziali” del presente documento.
Avviso di accertamento IRAP e verifiche GdF
In data 3 Gennaio 2019 è stato notificato dall’Agenzia delle Entrate – Dir. Prov. Di Frosinone – Uff. Controlli l’avviso di accertamento ai fini IRAP per l’anno 2013. La Società ha provveduto a presentare ricorso. In data 3 Luglio 2019 si è tenuta la relativa udienza presso la Commissione Tributaria di Frosinone. In data 23 Ottobre 2019 è avvenuto il deposito della Sentenza n. 475/1/2019 con cui la Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone ha respinto il suddetto ricorso presentato dalla Società avverso la sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dall’Agenzia delle Entrate in relazione alle violazioni accertate dalla Guardia di Finanza per l’annualità 2013.
È intenzione della Società impugnare la predetta Sentenza e presentare appello avverso di essa innanzi alla Commissione Tributaria Regionale.
La scadenza prevista a tal fine è di sei mesi decorrenti dalla data del deposito della Sentenza, con conseguente termine ultimo del 23 Aprile 2020
Nel corso del 2019 è inoltre proseguita l’attività ispettiva condotta dalla Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria in materia di imposte sui redditi per le annualità dal 2014 al 2018.
In data 31 Dicembre 2019 alla capogruppo Acea S.p.A. sono stati notificati dall’Agenzia delle Entrate - Dir. Prov. Di Frosinone - Uff. Controlli – due avvisi di accertamento, ai fini IRES, per l'annualità 2013 e per l’annualità 2014.
Tali avvisi di accertamento sono conseguenza di quanto emerso dai Processi Verbali di Constatazione redatti, rispettivamente, in data 25 Ottobre 2018 (di cui si è fatta ampiamente menzione in precedenza) e in data 30 Ottobre 2019, nei quali i verificatori della Guardia di Finanza hanno rilevato:
per l’anno di imposta 2013:
- indebita variazione in diminuzione del reddito per € 10.703.757,00;
- componenti positivi di reddito non contabilizzati e non dichiarati per € 829.552,49;
- elementi negativi di reddito indebitamente dedotti per € 1.559.616,88.
Con il secondo Processo Verbale di Constatazione, i punti di cui ai numeri 2. e 3. vengono superati, posto che le criticità rilevate dai verbalizzanti e inizialmente ascritte all’anno di imposta 2013 hanno avuto riflessi su annualità successive;
per l’anno di imposta 2014:
componenti positivi di reddito non dichiarati di € 18.800.000.
Avverso tali sanzioni, è intenzione della Società presentare ricorso dinnanzi la Commissione Tributaria provinciale di Frosinone.