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Attività dell’ARERA in materia di servizi elettrici: Area Commerciale e Trading
Legge di bilancio 2020
La legge di bilancio 2020, n. 160 del 27 Dicembre 2019, ha abrogato il comma 5 dell’art. 1 della legge Bilancio 2018, che determinava la non applicazione della prescrizione biennale dei consumi in caso di mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo, derivanti da responsabilità accertata dell'utente.
La legge ha inoltre introdotto ulteriori norme a vantaggio del cliente finale. Infatti i gestori di servizi di pubblica utilità hanno l’obbligo:
- di comunicare la sospensione delle forniture in caso di mancata regolarizzazione, con adeguato preavviso, non inferiore a quaranta giorni, tramite raccomandata con avviso di ricevimento;
- di pagare una penale pari al 10 per cento dell’ammontare contestato e non dovuto e, comunque, per un importo non inferiore a 100 euro, in caso di emissione di fatture a debito in relazione alle quali sia accertata l’illegittimità della condotta del gestore e dell’operatore interessato, per violazioni relative alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli o di fatturazione nonché per addebiti di spese non giustificate e di costi per consumi, servizi o beni non dovuti; ed ovviamente, rimborsare le somme già eventualmente versate dal cliente.
Riscossione degli oneri generali del sistema elettrico
ARERA, in presenza di un quadro legislativo, nonché le numerose sentenze al riguardo, che attribuisce esclusivamente ai clienti finali la responsabilità del pagamento degli oneri generali di sistema, con la delibera 430/2018/R/eel - Estensione del procedimento in tema di garanzie ed esazione degli oneri generali di sistema per il settore elettrico, avviato con deliberazione dell’autorità 109/2017/r/eel, in ottemperanza alle sentenze del TAR Lombardia 237/2017, 238/2017, 243/2017 e 244/2017 - aveva previsto di definire, entro il 30 Giugno 2019, un meccanismo per permettere ai venditori di recuperare gli oneri generali di sistema versati dal Gennaio 2016 (data di entrata in vigore del codice di rete della distribuzione elettrica) ma non riscossi presso i clienti finali. Allo stato attuale il tema è molto controverso e l’Autorità, in attesa di una determinazione stabile del processo di esazione degli oneri generali, ha istituito un tavolo tecnico a cui partecipano i vari portatori di interesse per definire un meccanismo transitorio che permetta il ristoro delle somme anticipate dai venditori.
Aggiornamento CADE
Attraverso due distinte consultazioni, la n. 412/2019/R/eel - Modifica del processo di risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto e attivazione dei servizi di ultima istanza nel settore elettrico - e la n. 530/2019/R/eel - Interventi di aggiornamento al Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell’energia elettrica - l'Autorità descrive i propri orientamenti al fine di irrobustire l’intero sistema. Le azioni proposte riguardano la riduzione delle tempistiche di recupero credito e della risoluzione contrattuale apportando con ciò una minore onerosità del sistema di garanzie per gli utenti del trasporto adempienti. Infatti, ARERA ipotizza una riduzione degli importi delle garanzie che i venditori devono prestare le quali sono attualmente commisurate a 3-5 mesi di fatturato per arrivare a 2-4 mesi di fatturato. Inoltre, propone, di interventi di rafforzamento della disciplina delle garanzie con particolare attenzione al rating e alla fideiussione assicurativa, nonché alla clausola di verifica della regolarità dei pagamenti e alle modalità di verifica di adeguatezza degli importi delle garanzie prestate.
Contratto di dispacciamento
Con la delibera 83/2019/R/eel - Verifica di conformità di proposte di modifica del codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete in relazione al sistema di garanzie che devono essere prestate a terna dagli utenti del dispacciamento in prelievo -, l’Autorità ha valutato positivamente alcune proposte di modifica del Codice di rete di Terna in relazione al sistema di garanzie che devono essere prestate dagli utenti del dispacciamento in prelievo.
In particolare:
- il valore minimo della garanzia fissato a € 50.000;
- la riduzione delle tempistiche per l’integrazione della garanzia a 7 giorni lavorativi;
- allargamento a 12 mesi del periodo di osservazione della puntualità dei pagamenti;
- possibilità per gli utenti di rilasciare, a garanzia, la fideiussione bancaria o assicurativa con escutibilità a prima richiesta.
Con le delibere 272/2019/R/eel - Disposizioni funzionali all’estensione della verifica ex ante del valore di potenza media annua con riferimento alle richieste di switching presentate da ciascun utente del dispacciamento - e 494/2019/R/eel - Approvazione della proposta da parte di terna della metodologia per la correlazione del valore finanziario delle garanzie prestate dall’utente del dispacciamento al suo equivalente in mw ai fini della determinazione del valore di PMAu max per ciascun utente - , l’Autorità ha introdotto il concetto di valore di Potenza Media Annua (PMA) per il quale l’utente del dispacciamento è tenuto a rilasciare garanzie. La richiesta di switiching è ora subordinata anche alla verifica del valore di PMA effettuata dal SII, il quale, in caso di esito negativo, annulla la richiesta.
L’Autorità prevede di estendere analogo meccanismo anche al contratto di trasporto.
Ripristino della compensazione economica della morosità per prelievi fraudolenti
L’Autorità con la successiva delibera 119/2019/R/eel - Misure per l’efficientamento della gestione dei prelievi fraudolenti dei clienti finali in maggior tutela e revisione del meccanismo di cui all’articolo 16bis del TIV -, l’Autorità ha ripristinato, con modifiche, la norma che disciplina il meccanismo di compensazione.
Ha introdotto l’obbligo di emettere la fattura per prelievi fraudolenti separatamente ed entro 45 giorni (90 giorni per fatture già emesse nel 2016 e 2017) dalla data di ricezione del dato di misura ricostruito dall’impresa distributrice, prevedendo una riduzione della compensazione di -10% per ogni mese di ritardo, fino ad un massimo di -50%.
Con lo stesso provvedimento l’Autorità ha quindi indicato le tempistiche legate all’istanza da presentare nel 2019 (entro il 30 Settembre 2019), ha classificato la casistica dei prelievi fraudolenti in assenza di contratto ed ha stabilito il flusso informativo, attraverso il SII, con cui il distributore informa l’esercente la maggior tutela del prelievo fraudolento accertato.
Ha rimandato a successivo provvedimento l’adozione di misure di efficientamento della gestione dei prelievi fraudolenti da parte delle imprese distributrici e la regolazione relativa alla disalimentazione dei punti di prelievo oggetto di prelievi fraudolenti.
Acea Energia, in data 3 Giugno 2019, ha presentato ricorso chiedendo l’annullamento della delibera 119/2019/R/eel contestando l’applicazione retroattiva del meccanismo che lega l’ammontare oggetto di compensazione alla data di emissione della fattura contenente la ricostruzione per prelievi fraudolenti anche per periodi antecedenti all’entrata in vigore della delibera stessa (aprile 2019), ossia a partire dall’anno 2016 fino a Marzo 2019 in cui non erano previste tempistiche specifiche di fatturazione che incidessero sull’ammontare successivamente riconosciuto all’Esercente la maggior tutela.
In data 30 Settembre 2019, Acea Energia ha inoltrato l’istanza per la partecipazione al meccanismo di compensazione con riferimento alle fatture emesse nel 2016.
Cessazione regimi di tutela dei prezzi (Legge annuale per il mercato e la concorrenza per l’anno 2017. L. n° 124 del 4 agosto 2017)
La “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, n. 124 del 2017, entrata in vigore il 29 Agosto 2017 ha previsto la cessazione dei regimi di tutela dei prezzi, sia nel settore elettrico che nel settore gas, a partire dal 1° Luglio 2019. Con decreto attuativo del MISE, atteso entro Aprile 2018 e non ancora emanato, si sarebbero dovute definire le misure necessarie a garantire la cessazione della disciplina transitoria dei prezzi e l'ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali, secondo meccanismi che potessero assicurare la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato.
In data 21 Settembre 2018, con la Legge 108, che ha convertito il decreto-legge 25 Luglio 2018, n. 91, è stato stabilito il rinvio della cessazione dei regimi di tutela dei prezzi al 1° Luglio 2020.
In data 31 Dicembre 2019 è stato approvato il decreto legge n. 162/2019 (c.d. Milleproroghe) stabilendo un ulteriore rinvio della cessazione dei regimi di tutela dei prezzi al 1° Gennaio 2022.
Nel frattempo, con delibera 59/2019/R/com - Linee guida volontarie per la promozione delle offerte di energia elettrica e di gas naturale a favore di gruppi di acquisto rivolti ai clienti finali domestici e alle piccole imprese -, l'Autorità ha predisposto le Linee Guida (LGA), a partecipazione volontaria, per la promozione delle offerte commerciali di energia elettrica e gas a favore dei Gruppi di acquisto e la realizzazione di piattaforme informatiche che possano facilitare l'aggregazione dei piccoli consumatori. Tali linee guida, efficaci dal 1° Maggio 2019, stabiliscono regole di comportamento che i gruppi di acquisto sono tenuti ad osservare per un periodo di almeno due anni dall’adesione volontaria.
Nuova Salvaguardia per la fine tutela
Con la consultazione (DCO 397/2019 - Servizio di salvaguardia per i clienti finali domestici e piccole imprese del settore dell’energia elettrica di cui all’art. 1, comma 60 della legge n. 124/17) ARERA ha proposto i propri orientamenti in merito al nuovo servizio di Salvaguardia riservato ai piccoli clienti (ossia i clienti finali ad oggi aventi diritto alla tutela) che si troveranno senza fornitore all’indomani della cessazione del Servizio di Maggior Tutela, auspicando comunque un percorso graduale con l’applicazione di tale servizio inizialmente ai soli clienti non domestici, previo necessario intervento legislativo (impostazione ribadita anche con la successiva Memoria 468/2019/I/com - Memoria dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente sul recente aggiornamento dei prezzi finali dell’energia elettrica e del gas naturale nonché sulle iniziative avviate dalla stessa Autorità a favore dei consumatori con riguardo al regime della salvaguardia- del 18 Novembre 2019).
L’Autorità ha proposto un servizio di durata triennale a decorrere dall'assegnazione tramite gare di lotti (oggetto di un successivo DCO) di circa 500 mila - 1milione di clienti, simili per caratteristiche e per livello di morosità, che saranno riservate ad operatori in possesso di solidi requisiti economico-finanziari, gestionali ed operativi.
Prevede che il servizio venga assegnato al miglior prezzo a sconto (o rialzo) della PCV. Il differenziale tra la PCV e il prezzo offerto in gara, denominato corrispettivo “alfa”, sarà applicato al cliente trascorsi dopo 12 mesi per i domestici e 6 per i non domestici, ovvero immediatamente se il corrispettivo “alfa” risulta negativo ed applicato d'ufficio anche alle offerte del mercato libero, per evitare distorsioni tra salvaguardia e libero.
Il Regolatore prefigura quindi due possibili modelli alternativi del servizio:
- modello 1: con l’Acquirente Unico responsabile dell’approvvigionamento e l'esercente la salvaguardia che si occupa della commercializzazione (con l’ulteriore ipotesi 1bis in cui AU è anche responsabile della gestione degli importi corrisposti dai clienti finali e della loro ripartizione tra i vari soggetti della filiera);
- modello 2: con l'esercente la salvaguardia che si occupa sia dell’approvvigionamento che della commercializzazione.
Relativamente alle condizioni contrattuali, l’Autorità propone che siano equivalenti all’offerte standard PLACET, compreso il divieto di inserimento di un prodotto o servizio aggiuntivo rispetto alla fornitura di energia elettrica, ma con la possibilità di poter sempre proporre una propria offerta sul mercato libero.
In data 5 Novembre 2019, il Gruppo Acea ha inviato le proprie osservazioni evidenziando che, dalla legge n. 124 del 2017 (legge concorrenza), risulta che il perimetro di applicazione del nuovo Servizio di Salvaguardia sia limitato ai soli clienti che alla data di cessazione della tutela di prezzo siano rimasti senza fornitore.
Rapporto annuale sul trattamento dei reclami e la risoluzione delle controversie
Con la delibera 54/2019/I/com - Rapporto annuale sul trattamento dei reclami e la risoluzione delle controversie dei clienti elettrici e di gas naturale – anno 2017 - l’Autorità ha pubblicato il primo Rapporto annuale sul trattamento dei reclami e la risoluzione delle controversie relativo all’anno 2017 con le nuove modalità introdotte con la delibera 623/2018/R/com per gli artt. 38 e 39 del TIQV.
In generale si evidenzia come i clienti teoricamente più capacitati sono quelli più propensi a reclamare, infatti il mercato libero contribuisce per il 53% dei reclami complessivi nel settore elettrico e per il 58% nel settore gas nonostante il mercato libero rappresenti solo il 43,7% dei 53,4 milioni di clienti finali serviti dai 590 venditori sotto analisi. Inoltre, all’interno dello stesso mercato libero, sono i non domestici alimentati sia in bassa che in media tensione e quelli con contratti più complessi (multisito o dual fuel) che tendono a segnalare maggiori criticità.
Rapporto annuale 2018 sulla qualità dei call center e delle risposte scritte ai reclami
Con le delibere 330/2019/I/com - Qualità dei servizi telefonici delle aziende di vendita di elettricità e gas. Rapporto annuale - anno 2018 - e 331/2019/I/com - Rapporto annuale sul trattamento dei reclami e la risoluzione delle controversie dei clienti elettrici e di gas naturale - anno 2018 -, l’Autorità ha fornito l’annuale quadro sulla customer satisfaction relativamente ai servizi di call center e delle risposte scritte ai reclami.
Relativamente alla qualità dei call center, il rapporto ha evidenziato un calo di chiamate rispetto al 2017 in particolar modo per gli operatori che hanno sviluppato canali di contatto più tecnologici, quali servizi web e app per smartphone. In generale l’indice di soddisfazione complessivo (ICS) per i servizi di call center si è mantenuto nel 2018 elevato e stabile (92,3).
Relativamente alla qualità delle risposte scritte ai reclami scritti, il rapporto ha evidenziato sia per i reclami, sia per le richieste di informazione scritti, una diminuzione rispetto al 2017, rispettivamente -8,9% e -22,7% nel mercato libero, -17,4% e -16,4% in quello tutelato. In particolare, anche nel 2018, le problematiche relative alla fatturazione sono state la problematica principale nei reclami e nelle conciliazioni.
Ispezione ARERA su procedimento sanzionatorio per mancata o tardiva erogazione di indennizzi automatici
In data 20 Febbraio 2019, l’Autorità ha effettuato, presso la sede operativa di Acea Energia, un’ispezione volta a verificare (i) la cessazione delle condotte contestate nel 2015 con la delibera 111/2015/S/EEL - Avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi per mancata o tardiva erogazione di indennizzi automatici - in merito al mancato riconoscimento degli indennizzi ai clienti serviti in maggior tutela entro 8 mesi dalla data di ricezione del reclamo scritto, (ii) nonché l’attuazione degli impegni ivi assunti.
Acea Energia, in tale occasione, ha fornito tutta la documentazione richiesta dall’Autorità (principalmente relativa a dimostrare la corretta erogazione degli indennizzi in caso di risposte ai reclami inviate in ritardo) e non ha, ad oggi, ricevuto alcuna contestazione da parte dell’Autorità.
Altre Delibere dell’Autorità
On line il “Portale Consumi” luce e gas
Con la delibera 270/2019/R/com - Istituzione del Portale dei consumi di energia elettrica e di gas naturale in attuazione della legge 205/2017- l’Autorità ha reso nota la disponibilità, a partire dal primo Luglio 2019, del “Portale Consumi” (www.consumienergia.it), strumento integrato con il SII e gestito dall’Acquirente Unico al fine di “capacitare” il cliente finale sui propri consumi di elettricità e di gas (indipendentemente dal proprio livello di consumi) e di ottemperare a quanto previsto dal decreto legislativo 102/2014 in merito al diritto del cliente finale di disporre dei propri dati di prelievo.
Nei successivi sviluppi è inoltre previsto l’accesso al Portale da parte di terze parti autorizzate dal cliente (es. fornitori di servizi energetici) e le sviluppo di sinergie con il Portale Offerte, affinché le stime della spesa annua dei clienti siano calcolate sulla base del profilo di consumo storico effettivo.
Messa a disposizione dei dati di misura GAS per il tramite del SII
L’Autorità con la delibera 271/2019/R/gas - Disposizioni relative al processo di messa a disposizione al Sistema informativo integrato dei dati tecnici dei punti di riconsegna e dei dati di misura e modifica degli standard di comunicazione con riferimento al settore gas - e la successiva determina 6/2019 - Modifiche ed integrazioni alle Istruzioni Operative ed alle strutture xml da utilizzare per gli scambi informativi in tema di standard di comunicazione per il settore del gas naturale - ha dato mandato al Gestore del SII per la pubblicazione di nuovi tracciati, che, da febbraio 2020, saranno utilizzati per:
- la messa a disposizione dei dati tecnico-anagrafici e dei dati di misura rilevati in occasione di sostituzione del misuratore e di ulteriori interventi tecnici
- la messa a disposizione dei dati di misura periodici rilevati ai sensi del TIVG, delle autoletture effettuate dai clienti finali, dei dati di misura rilevati in occasione di switching o voltura, nonché de altre prestazioni tecniche in esito alle quali è prevista la rilevazione del dato di misura
- la messa a disposizione delle rettifiche ai dati di misura trasmessi con i due flussi precedenti.
L’Autorità ha contestualmente definito le modalità e le tempistiche che, posta la decorrenza indicata, consentano di far confluire dalle imprese distributrici verso il SII il maggior numero di misure da utilizzare nell’ambito delle proprie attività di settlement.
L’entrata in vigore dei nuovi tracciati è stata successivamente prorogata al 1° Giugno 2020 con la delibera 493/2019/R/gas - Aggiornamento delle modalità e tempistiche di entrata in operatività delle disposizioni relative al processo di messa a disposizione al Sistema Informativo Integrato dei dati tecnici dei punti di riconsegna e dei dati di misura con riferimento al settore gas.
Nuova disciplina del sistema indennitario sul SII – gas
Con la delibera 406/2018/R/com - Entrata in vigore della disciplina del sistema indennitario nell’ambito del Sistema Informativo Integrato, per i settori dell’energia elettrica e del gas naturale-, l’Autorità ha stabilito che, dal 1° Giugno 2019, anche per il settore gas i processi relativi al sistema indennitario saranno essere gestiti esclusivamente nell’ambito del SII.
Riforma degli oneri generali di sistema per i clienti domestici
Con la delibera 626/2018/R/eel - Ulteriore differimento del completamento della riforma delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema per i clienti domestici di energia elettrica, di cui alla deliberazione dell’Autorità 582/2015/R/eel - l’Autorità ha ulteriormente differito al 2020 il completamento della riforma tariffaria per gli oneri generali per i clienti domestici, nel frattempo dal 1° gennaio 2019 anche per i clienti domestici residenti si applica la sola DISPbt (euro/POD), mentre per i clienti aderenti alla sperimentazione tariffaria per pompe di calore viene confermata la struttura tariffaria già in vigore nel 2018 (oneri generali senza scaglioni e DISTBT con struttura monomia per residenti e non).
Fatturazione elettronica
Con la delibera 712/2018/R/com - Interventi a seguito delle disposizioni della legge 205/2017 in materia di fatturazione elettronica in ordine alla Bolletta 2.0 al Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell’energia elettrica e al Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale- l’Autorità ha dettato le prime disposizioni funzionali al fine di coordinare la regolazione, in tema di bolletta sintetica per i clienti finali e di fatture di trasporto di energia elettrica e di gas naturale emesse dai distributori, con le innovazioni legislative in vigore dal 1° Gennaio 2019 in tema di fatturazione elettronica come previsto dalla legge di bilancio 2018.
Con la successiva delibera 246/2019/R/com - Integrazione e modifiche alla deliberazione dell’Autorità 712/2018/R/com, in materia di fatturazione elettronica, a seguito delle disposizioni della legge 205/2017 -, l’Autorità è tornata sul tema, integrando e modificando alcuni aspetti tecnici della precedente delibera, prevedendo:
- la possibilità di inserire nel “file fattura”, in sostituzione della bolletta sintetica, il relativo codice alfanumerico (univoco e crittografato);
- l’inserimento nella bolletta sintetica del riferimento al corrispondente numero della fattura elettronica trasmessa allo SdI;
- l’obbligo di registrazione e archiviazione per almeno 10 anni della bolletta sintetica, degli elementi di dettaglio e dei documenti contabilizzanti il servizio di distribuzione.