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Regolazione produzione energia elettrica

Teleriscaldamento

Il 2018 è stato un anno di intenso sviluppo relativamente alla regolazione nel settore del Teleriscaldamento, attribuito ad ARERA con decreto legislativo 102/2014.

Nel corso dell’anno e a valle di una intensa attività di analisi e di confronto con operatori ed associazioni, ARERA ha iniziato a delineare le linee guida della futura regolazione del teleriscaldamento.

Con la delibera 24/2018/R/tlr e la successiva la delibera 277/2018/R/tlr, ARERA ha emanato il “Testo Unico della Regolazione dei criteri di determinazione dei corrispettivi di allacciamento e delle modalità di esercizio da parte dell’utente del diritto di recesso per il periodo di regolazione 1° Giugno 2018 – 31 Dicembre 2021 (TUAR)” nel quale definisce la regolazione in materia di criteri per la determinazione dei contributi di allacciamento e di modalità per l'esercizio da parte dell'utente del diritto di disattivazione della fornitura e di scollegamento dalla rete di telecalore per il periodo di regolamentazione 1° Ottobre 2018 - Dicembre 2020”.

Con la delibera 13 Novembre 2018 574/2018/R/tlr, ARERA ha definito gli obblighi informativi in capo ai soggetti operanti nel settore del teleriscaldamento e teleraffrescamento in materia di Anagrafica Operatori e di Anagrafica Territoriale e le modalità di presentazione delle istanze di esclusione delle reti dalla regolazione dell'Autorità. Il documento che prende il nome di “Obblighi informativi per i soggetti operanti nel settore del teleriscaldamento e teleraffrescamento (OITLR)” prevede che:

  • a) i soggetti operanti nel settore del telecalore, che non si siano ancora iscritti all’“Anagrafica operatori”, provvedano a farlo entro il 31 Dicembre 2018, sulla base delle nuove disposizioni;
  • b) i soggetti gestori di reti provvedano a verificare e, laddove necessario, integrare o aggiornare le informazioni relative ad ogni rete che gestiscono, entro il 31 Marzo 2019, tramite il protocollo informatico “Anagrafica Territoriale (ATT)”.

Con la delibera 661/2018/R/tlr, ARERA ha definito la regolazione della qualità commerciale del servizio di telecalore per il periodo di regolazione 1° Luglio 2019 - Dicembre 2021 e ha previsto l’avvio di un procedimento per la rivalutazione delle disposizioni in materia di esercizio del diritto di recesso stabilite dal TUAR ed alcune modifiche dello stesso. ARERA ha anche avviato una consultazione sulla qualità tecnica del Teleriscaldamento, DCO 691/2018/R/tlr, il cui procedimento dovrebbe concludersi nel 2019. La regolazione del Teleriscaldamento, a differenza della regolazione attiva negli altri settori regolati, manca della tipica attività tariffaria in quanto il settore sebbene regolato si svolge a condizioni di mercato e non secondo tariffe stabilite dall’ARERA; dunque le attività afferenti la qualità sono i principali contributi ARERA al settore.

Nel 2019, il regolatore ha pubblicato i seguenti testi integrati relativi al settore: (i) RQTT - Regolazione della qualità tecnica dei servizi di teleriscaldamento e teleraffrescamento - delibera 548/2019/R/tlr e (ii) TITT - Trasparenza del servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento – delibera 313/2019/R/tlr.

Con la delibera 313/2019/R/tlr, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) definisce la disciplina della trasparenza per il settore del teleriscaldamento e teleraffrescamento per il periodo di regolazione 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2023. Nell'ambito di intervento sono ricompresi i contenuti minimi dei contratti di fornitura e dei documenti di fatturazione, le modalità di pubblicazione dei prezzi applicati dagli esercenti e di altre informazioni inerenti la qualità del servizio e le prestazioni ambientali. È previsto inoltre l'avvio di un sistema di monitoraggio dei prezzi da parte dell'Autorità.

Con la delibera 548/2019/R/tlr, (RQTT) ARERA ha adottato la disciplina della qualità tecnica del servizio di telecalore, con particolare riferimento alla sicurezza e alla continuità del servizio, per il periodo di regolazione 1° Luglio 2020 - 31 Dicembre 2023.

 

Concessioni idroelettriche

Con la Legge 11 Febbraio 2019, n.12 di conversione del decreto-legge 14 Dicembre 2018, n. 135 (decreto "Semplificazioni") vengono introdotte importanti modifiche alla disciplina delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. In particolare, l'articolo 11-quater della legge 11 Febbraio 2019, n. 12, dispone una modifica al Dlgs n. 79/1999 prevedendo, in sintesi, la regionalizzazione della proprietà delle opere idroelettriche alla scadenza delle concessioni o nei casi di decadenza e rinuncia alle stesse. In dettaglio, è previsto il trasferimento a titolo gratuito alle Regioni delle cosiddette "opere bagnate" (dighe, canali, condotte, ecc.); mentre per le cosiddette "opere asciutte" (fabbricati, macchinari, apparati elettrici, ecc.) è stabilita la corresponsione di un prezzo da quantificare al netto dei beni ammortizzati.

Viene disposto che le Regioni, "ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico", possono assegnare le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche:

  • ad operatori economici individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
  • a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato è scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
  • mediante forme di partenariato pubblico-privato.

Viene dato tempo alle regioni fino al 31 Dicembre 2020 per disciplinare, attraverso una legge, le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico. Per tutte le concessioni che scadono prima del 31 Dicembre 2023 e per quelle già scadute le regioni “disciplinano con legge le modalità, le condizioni del concessionario uscente per la prosecuzione per conto delle regioni stesse, dell’esercizio delle derivazioni”.