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Attività dell’ARERA in materia di servizi idrici

Nel periodo di riferimento della presente relazione l’ARERA ha proceduto nella propria attività di definizione del quadro regolatorio con l’emanazione di diversi provvedimenti di rilievo; in particolare è stata avviata e portato a conclusione la definizione della metodologia tariffaria per il terzo periodo regolatorio 2020-2023 (MTI-3), e sono state introdotte integrazioni sostanziali alla regolazione della qualità contrattuale.

Particolarmente significativa è stata inoltre la recente emanazione, nel mese di Luglio 2019, a conclusione di un lungo processo di consultazione, delle nuove regole per la gestione della morosità nel servizio idrico integrato sul territorio nazionale, con la pubblicazione del relativo testo integrato (REMSI); si segnala infine la definizione del Quadro Strategico del triennio 2019-2021, documento con il quale l’Autorità indica gli obiettivi strategici e le principali linee di intervento per il periodo, alla luce dell’evoluzione del contesto settoriale di riferimento nazionale ed europeo

 

In relazione all’attività in materia di promozione dell’infrastrutturazione nel settore idrico, si segnala la l’individuazione del primo elenco di opere per la sezione acquedotti del Piano nazionale interventi nel settore idrico, per le quali sono

state da apposito provvedimento definite le condizioni, termini e modalità di erogazione delle risorse, ed è stato infine dato avvio al finanziamento.

Relativamente al fondo di garanzia delle opere idriche, sono attualmente oggetto di consultazione le modalità di alimentazione e di gestione dello stesso.

Da segnalare infine l’apertura di un’indagine conoscitiva sulle modalità di gestione e di valorizzazione dei fanghi di depurazione.

I provvedimenti di maggior rilievo emanati dall’ARERA nel corso dell’anno 2019 sono sinteticamente analizzati nel seguito.

 

Metodo tariffario – terzo periodo regolatorio

Delibera 580/2019/R/IDR “Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3”. Il provvedimento, molto articolato per l’ampiezza e la complessità dei temi trattati, chiude il procedimento avviato con delibera 34/2019/R/IDR, che ne disponeva peraltro la riunione con il procedimento relativo al controllo della realizzazione degli investimenti programmati, aperto con la delibera n. 518/2018/R/IDR.

Nel corso dell’ultimo trimestre 2019, sono stati emanati e trattati due complessi documenti di consultazione (DCO 402/2019/R/IDR e 480/2019/R/IDR), in cui l’ARERA ha illustrato i propri orientamenti, coinvolgendo i soggetti interessati.

La nuova metodologia delineata a fine anno sostanzialmente conferma, rispetto al precedente metodo MTI-2, impostazioni, meccanismo generale e modalità di approvazione delle tariffe per il quadriennio 2020-2023, con l’introduzione tuttavia di diverse rilevanti innovazioni.

Viene in primis modificato il criterio di posizionamento del gestore nella matrice degli schemi regolatori, che dipenderà non più dall’interazione tra costo medio operativo e rapporto tra fabbisogno di investimenti e RAB ma tra il Vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e il fabbisogno di investimenti sulla RAB. La nuova regola comporta una riduzione del limite massimo annuale di incremento tariffario in tutti gli schemi della matrice con variazioni da un minimo del 5,2% (schema I) ad un massimo dell’8,5% (schema VI), mentre nel quadriennio 2016-2019 l’intervallo di variazione era dal 6% al 9%. ACEA Ato2 e ACEA Ato5 si collocano nel V schema regolatorio, con limite massimo annuale del 6,2%.

L’applicazione dei nuovi parametri introdotti per il calcolo degli oneri finanziari e fiscali determina una riduzione del WACC che passa dal valore di 5,31% di MTI-2 all’importo di 5,24% in MTI-3 mentre l’introduzione di una differenziazione degli oneri finanziari sulle immobilizzazioni in corso “ordinarie” (ovvero non riferibili a interventi strategici) comporta l’applicazione alle stesse di un WACC più basso e decrescente nel corso dei 4 anni di riconoscimento tariffario. Le Opere Strategiche, ovvero quegli interventi infrastrutturali la cui realizzazione - considerata prioritaria dall’Ente di Governo - richiede strutturalmente tempistiche pluriennali in ragione della relativa complessità tecnica, sono ricomprese nel Piano delle Opere Strategiche (POS) costituente parte integrante del Programma degli Interventi. Relativamente ai cespiti il nuovo metodo rivede, a partire dal 2020, la classificazione delle vite utili (confermando il ricorso all'ammortamento finanziario) per ricondurre le infrastrutture alla pertinente attività del SII ed identificare una corrispondenza tra la categoria di cespite e gli obiettivi di qualità.

Altro elemento di rilievo è costituito dall’introduzione di un meccanismo di efficientamento dei costi operativi, mediante l’impiego di un modello econometrico per la stima della frontiera di costo totale, determinato in funzione del livello di output e dei prezzi dei fattori produttivi. Il meccanismo premia i gestori che conseguono costi operativi procapite inferiori a quelli stimati dal modello, mentre nel caso opposto la quota a decurtazione del margine tra costi operativi endogeni riconosciuti e costo operativo efficientabile andrà ad alimentare uno strumento allocativo, aggiuntivo rispetto alla componente tariffaria perequativa UI2, destinato a sostenere la premialità per la qualità tecnica e commerciale.

Sempre a livello di costi operativi MTI-3 riduce il riconoscimento parametrico dei costi per morosità per i gestori operanti nell’Italia Centrale (dal 3,8% al 3%) e nel Nord Italia (dal 2,1% al 2%), riconosce a determinate condizioni (in primis conseguimento dell’obiettivo di qualità tecnica M5-Smaltimento fanghi in discarica) l’extra-costo per lo smaltimento fanghi da depurazione (in considerazione delle difficoltà riscontrate dai gestori dal 2018) e prevede forme di promozione della sostenibilità ambientale, attraverso l’incentivazione di misure quali il contenimento dei consumi di energia elettrica, la riduzione dell'uso della plastica, il recupero di energia e materia, il riuso dell'acqua depurata a fini agricoli e industriali.

Il nuovo metodo prevede, infine, strumenti e fasi di controllo finalizzati alla verifica dell'effettiva realizzazione degli investimenti programmati nel precedente quadriennio 2016-2019, al fine di assicurare la corretta attribuzione negli schemi regolatori e la congruità tra gli obiettivi prioritari previsti per le annualità successive e la sostenibilità economico-finanziaria della gestione. Nel caso di underinvestment e di mancato conseguimento degli obiettivi di qualità tecnica o contrattuale sono previste forme aggiuntive di penalizzazione.

La scadenza per la presentazione dell’istanza tariffaria da parte dell’EGA è il 30 Aprile 2020; l’approvazione da parte dell’ARERA è prevista nel termine dei successivi 90 giorni, a meno di necessità di integrazioni; la revisione infra-periodo è prevista entro il termine del 30 Aprile 2022. Si rimane in attesa del provvedimento, di prossima emanazione, con il quale l’Autorità definirà le modalità di presentazione dei dati, nonché i contenuti minimi e le modalità di redazione degli atti che costituiscono la proposta tariffaria.

   

Regolazione della qualità contrattuale

Delibera 547/2019/R/IDR “Integrazione della disciplina vigente in materia di regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato e disposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio degli utenti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni”. Facendo seguito al monitoraggio avviato dall’ARERA con delibera 571/2018/R/IDR, finalizzato alla verifica della corretta applicazione della regolazione della qualità contrattuale e all’integrazione della disciplina vigente, nell’Ottobre 2019 è stata aperta con DCO 422/2019/R/IDR una consultazione sul tema, volta ad illustrare le principali linee di intervento prefigurate dall’ARERA e a raccogliere le osservazioni da parte dei soggetti interessati.

Il provvedimento finale integra la regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato, come definita dalla delibera 655/2015/R/IDR (RQSII), al fine di rafforzare la tutela degli interessi dell'utenza e la garanzia di adeguati livelli di performance dei gestori; inoltre, alla luce delle disposizioni introdotte con la legge 205/17, introduce alcune misure per il rafforzamento delle tutele a vantaggio degli utenti finali nei casi di fatturazione di importi per consumi risalenti a più di due anni, con riferimento in particolare agli obblighi informativi posti in capo ai gestori del servizio idrico.

In sintesi, con le nuove disposizioni relative alla qualità contrattuale, viene introdotto un meccanismo incentivante, analogo a quello disposto per la regolazione della qualità tecnica, basato sulla costruzione di 2 macro-indicatori, ottenuti a partire dai 42 indicatori semplici già previsti dalla delibera 655/2015/R/IDR:

MC1 “Avvio e cessazione del rapporto contrattuale”: composto dagli indicatori semplici afferenti alle prestazioni relative ai preventivi, all’esecuzione di allacciamenti e lavori, all’attivazione e disattivazione della fornitura;

MC2 “Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio”: composto dagli indicatori semplici afferenti alle prestazioni relative agli appuntamenti, alla fatturazione, alle verifiche dei misuratori e del livello di pressione, alle risposte a richieste scritte nonché alla gestione dei punti di contatto con l’utenza.

I macro-indicatori sono calcolati come media dei pertinenti indicatori semplici, ponderata in base al numero di prestazioni erogate. Sulla base dei livelli iniziali di performance connessi a ciascun macro-indicatore sono individuate tre classi di obiettivi annuali: Classe A (mantenimento del livello di partenza)., Classe B (con miglioramento richiesto dell’1%) Classe C (con miglioramento richiesto del 3%). Premi e penalità vengono determinati, in relazione all’obiettivo prefissato in base al livello di partenza, attraverso una valutazione multistadio articolata in livello base e livello di eccellenza.

I premi e le penalità saranno quantificati a partire dal 2022, sulla base delle performance realizzate in ciascuno dei due anni precedenti (con esclusivo riferimento al primo anno di valutazione delle performance, 2020, il livello di partenza è definito sulla base dei dati relativi agli indicatori semplici registrati nel 2018).

Una ulteriore importante integrazione del previgente quadro di regolazione in materia di qualità contrattuale è costituita dalla previsione di estendere le tutele anche ai soggetti non contrattualizzati che richiedano lo svolgimento di prestazioni propedeutiche alla stipula del contratto di somministrazione; qualora sia instaurato un rapporto contrattuale per la fornitura del servizio idrico, il gestore è tenuto ad erogare gli indennizzi automatici ex Titolo X della RQSII nella prima fatturazione utile. Viene poi introdotta una frequenza minima di fatturazione non inferiore a una mensilità, e sono fornite precisazioni sugli standard relativi a prestazioni il cui tempo di esecuzione dipende dall’operato di soggetti terzi (verifiche dei misuratori in contraddittorio con le CCIIAA, ai sensi del D.M. 93/2017, e i lavori complessi per i quali siano necessarie opere da realizzarsi a cura dell’utente oppure lo stesso debba richiedere atti quali concessioni, autorizzazioni o servitù).

Relativamente alle modalità di registrazione e comunicazione dati, l’obbligo di comunicazione dei dati all’Autorità viene esteso anche ai gestori che servono fino a 50.000 abitanti (i quali dovevano comunque già tenere i registri delle prestazioni); viene inoltre anticipata al 15 Marzo la scadenza annuale per la comunicazione dei dati di qualità contrattuale all’Autorità.

Le disposizioni di cui sopra trovano applicazione a decorrere dal 1° Gennaio 2020, con la precisazione che comunque entro il 1° Luglio 2020 i gestori saranno tenuti ad adeguare le modalità di registrazione delle informazioni e dei dati concernenti le prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità contrattuale; è in ogni caso possibile la presentazione di motivata istanza di deroga nei casi di processi di aggregazione gestionale in corso e gestori operanti in territori interessati da eventi sismici.

L’allegato B della delibera 547/2019 reca invece disposizioni in tema di obblighi informativi in caso di prescrizione biennale di cui alle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2018 L. 205/2017. La prescrizione del diritto del gestore al corrispettivo dovuto da utenti domestici, microimprese e professionisti per l’erogazione della fornitura idrica, viene ridotta da cinque a due anni per le fatture con scadenza successiva al 1°Gennaio 2020 e nel solo caso in cui la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo non derivi da responsabilità accertata dell'utente. L’ARERA definisce gli obblighi informativi nei confronti dell’utente, precisando le indicazioni da fornire con il documento di fatturazione per entrambe le casistiche di responsabilità del gestore e di responsabilità dell’utente finale.

 

Morosità

Delibera 311/2019/R/IDR “Regolazione della morosità nel Servizio Idrico Integrato”. Con l’emanazione del provvedimento finale, recante in allegato il REMSI (Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato), sono adottate le direttive per la gestione della morosità nel servizio idrico integrato sul territorio nazionale, così

concludendo, dopo un’ampia consultazione (DCO 603/2017/R/IDR, 80/2018/R/IDR e 158/2019/R/IDR), l’iter avviato nel Novembre 2016 con l’apertura del procedimento (deliberazione 638/2016/R/IDR).

In particolare la delibera 311/2019/R/IDR, la cui applicazione è prevista a partire dal 1° Gennaio 2020:

definisce gli utenti finali non disalimentabili, individuati nei beneficiari del bonus sociale idrico e nelle utenze ad “Uso pubblico non disalimentabile” di cui alla delibera 665/2017/R/IDR (TICSI);

disciplina la procedura di messa in mora, prevedendo l’obbligo per il gestore di inviare un sollecito bonario di pagamento preliminare alla comunicazione di messa in mora; definendo le tempistiche del processo, incluso il termine ultimo di pagamento;

regolamenta le procedure di limitazione, sospensione e disattivazione e della fornitura, definendone condizioni, modalità e tempistiche. In particolare per gli utenti domestici residenti è prevista, preliminarmente alla sospensione, una fase di limitazione della fornitura con garanzia dell’erogazione del quantitativo minimo vitale (50 litri/abitante/giorno). Per quest’ultima tipologia di utenza non potrà essere effettuata la disattivazione tranne che in caso di manomissione di sigilli/limitatori di flusso e mancato assolvimento degli obblighi per il recupero della morosità pregressa nei precedenti 24 mesi;

fissa norme specifiche per le utenze condominiali, prevedendo che non si possa procedere a limitazione/sospensione/disattivazione a fronte di pagamenti parziali, purché effettuati in un’unica soluzione entro la scadenza prescritta nella comunicazione di messa in mora e pari ad almeno la metà dell’importo dovuto. Se entro 6 mesi dal pagamento parziale il condominio non procede a saldare, il gestore potrà limitare, sospendere ovvero disattivare la fornitura;

stabilisce le situazioni in cui il gestore è tenuto a garantire la rateizzazione dell’importo oggetto di mora e le relative modalità;

prevede infine indennizzi automatici in caso di mancato rispetto delle prescrizioni.

 

Piano nazionale di interventi nel settore idrico

Sezione Acquedotti

Delibera 51/2019/R/IDR ”Avvio di procedimento relativo agli interventi necessari e urgenti per il settore idrico ai fini della definizione della sezione “Acquedotti” del Piano Nazionale, di cui all’articolo 1, comma 516, della legge 205/2017”. Il provvedimento integra e rinnova il procedimento di cui alla deliberazione 25/2018/R/IDR, relativo agli interventi necessari e urgenti per il settore idrico ai fini della definizione della sezione «acquedotti» del Piano nazionale (di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 205/17), prevedendo che lo stesso tenga nella dovuta considerazione le recenti disposizioni introdotte dall'articolo 1, commi 153-155, della legge 145/18 (legge di Bilancio 2019). In particolare, l’ARERA ritiene opportuno provvedere a:

definire, ferme restando le attività istruttorie già svolte, le modalità più adeguate ad individuare sinergie e le complementarietà tra gli interventi da ricomprendere nei vari stralci del Piano nazionale, proseguendo, in particolare, le attività di coordinamento tra le amministrazioni coinvolte, anche al fine di adottare criteri di selezione coerenti e declinati in base alle garanzie in ordine alla efficacia e alla rapidità di esecuzione degli interventi da finanziare (comma 153, art.1 della L. 145/18);

condurre ulteriori valutazioni alla luce della rinnovata e rafforzata attenzione che il legislatore ha posto sul contenimento delle dispersioni idriche (comma 153, art.1 della L. 145/18);

integrare le attività volte alla definizione della sezione «acquedotti» del Piano nazionale anche con eventuali analisi di sensitivity di natura tariffaria, alla luce del completamento dell’operatività degli strumenti di finanziamento previsti;

valutare le misure più idonee ad assicurare - tenuto conto delle caratteristiche dei soggetti potenzialmente beneficiari di risorse pubbliche - la capacità gestionale dell’operatore al quale sarà affidata la conduzione delle opere finanziate dal Piano nazionale, quale presupposto per un impiego efficace delle risorse concesse.

 

Relazione 252/2019/I/IDR “Primo elenco degli interventi necessari e urgenti per il settore idrico ai fini della definizione della sezione «acquedotti» del Piano Nazionale di cui all’articolo 1, comma 516, della legge 205/2017”. Ai fini della definizione di un primo stralcio della sezione «acquedotti» del Piano nazionale di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 205/2017, come successivamente integrata dalle disposizioni recate dalla legge 145/2018, l’ARERA fornisce un cluster iniziale di interventi che aggiorna e integra l'elenco presentato nelle Relazioni 268/2018/I/IDR e 538/2018/I/IDR. Tali interventi sono individuati dai soggetti territorialmente competenti come necessari e urgenti per la realizzazione degli obiettivi prioritari di raggiungimento di adeguati livelli di qualità tecnica, recupero e ampliamento della tenuta e del trasporto della risorsa idrica, diffusione di strumenti mirati al risparmio di acqua negli usi agricoli, industriali e civili.

L'elenco contiene 26 interventi per un totale di 80 milioni di euro complessivi nel biennio 2019-2020; gli interventi non selezionati in questo primo cluster, quelli ulteriori che emergeranno come prioritari, nonché la prosecuzione delle attività degli interventi selezionati, potranno essere valutati sia per l’inserimento in successivi cluster della sezione «acquedotti» del Piano nazionale, sia per l’utilizzo del Fondo di garanzia delle opere idriche di cui all'articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

 

Per quanto riguarda il gruppo ACEA è presente esclusivamente l’intervento (già inserito nelle precedenti release dell’elenco) di Acea Ato5 relativo alla sostituzione della condotta idrica adduttrice - Supino e Morolo per un totale nel biennio di 4.400.000.

 

Delibera 425/2019/R/IDR “Disciplina delle modalità di erogazione delle risorse per la realizzazione degli interventi contenuti nell’allegato 1 al decreto del presidente del consiglio dei ministri 1 agosto 2019, recante “adozione del primo stralcio del piano nazionale degli interventi nel settore idrico – sezione acquedotti”, adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 516, della legge 205/2017”. Con il provvedimento l'ARERA disciplina le condizioni, i termini e le modalità di erogazione delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi di cui al primo stralcio del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico – sezione acquedotti.

La deliberazione prevede l’istituzione, presso CSEA, del Conto per il finanziamento degli interventi del Piano Nazionale, sez. acquedotti, con finalità di sostegno alla programmazione e realizzazione degli interventi; la successiva circolare CSEA 37/2019/IDR fornisce all’Ente di riferimento e al soggetto realizzatore le istruzioni operative e la connessa modulistica per l’erogazione della quota in acconto degli interventi.

 

Delibera 512/2019/R/IDR “Avvio dell’erogazione delle risorse per la realizzazione degli interventi di cui all’allegato 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2019, recante “Adozione del primo stralcio del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico – sezione acquedotti”. La delibera autorizza CSEA al pagamento della prima quota di finanziamento (quota di acconto pari al 40% dell’importo) per la realizzazione degli interventi elencati dal provvedimento stesso (23 delle 26 opere incluse nel primo stralcio del piano); per i restanti interventi del Piano stralcio l’autorizzazione l'erogazione della prima quota è rinviata alla verifica del completo adempimento degli obblighi previsti. Il totale da erogare come prima quota è complessivamente pari a 14,5 milioni di euro destinati a 18 gestori tra i quali ACEA Ato5 per un importo di 880.000 euro.

 

Sezione Invasi

Parere 160/2019/I/IDR “Parere al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sulla proposta di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per l’adozione del primo stralcio del Piano Nazionale di interventi nel settore idrico, relativo alla sezione «invasi», di cui all’articolo 1, comma 516, della legge 205/2017”. Con tale provvedimento, l'ARERA rilascia, ai sensi dell'art. 1 c. 516 L. 205/17, parere favorevole, con osservazioni, sulla proposta di decreto trasmessa dal MIT segnalando tuttavia che nella suddetta proposta non è stata richiamata la previsione della legge 205/17 per la quale gli EGA (e gli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi), entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, adeguano i propri strumenti di pianificazione e di programmazione in coerenza con le misure previste dal Piano nazionale, nonché il fatto che gli atti convenzionali (di cui alla proposta di decreto) non contemplano - per i casi di perduranti criticità nelle scelte di programmazione e di gestione del servizio idrico integrato - anche specifiche condizionalità volte a contemperare l’esigenza di avviare rapidamente il finanziamento degli interventi del Piano nazionale con quella di assicurarne una esecuzione efficace e sostenibile.

 

Fondo di garanzia opere idriche

Delibera 353/2019/R/IDR “Avvio di procedimento per la definizione delle modalità di alimentazione e di gestione del Fondo di garanzia delle opere idriche, di cui all’articolo 58 della l. 221/2015, in coerenza con i criteri di cui al dPCM 30 Maggio 2019”. ARERA avvia un procedimento per la definizione delle modalità di alimentazione e di gestione del Fondo di garanzia delle opere idriche, di cui all’articolo 58 della legge 221/15 in coerenza con i criteri recati dal dPCM 30 Maggio 2019 prevedendo in una prima fase:

la ricognizione dei fabbisogni connessi alle nuove operazioni di finanziamento degli interventi;

la quantificazione della componente tariffaria perequativa, da istituire nell’ambito del’MTI-3, destinata all’alimentazione del fondo;

la definizione degli elementi generali necessari a disciplinare le modalità di gestione del fondo;

l’istituzione presso CSEA del Comitato di valutazione del rischio deputato ad esprimere il parere sulle modalità operative del fondo e sulle proposte di interventi da ammettere a garanzia.

In una fase successiva dovranno essere definite le modalità e termini di rilascio delle garanzie, valutazione delle singole richieste e monitoraggio e verifica dello sviluppo degli interventi ammessi a garanzia.

 

DCO 368/2019/R/IDR “Definizione delle modalità di alimentazione e di gestione del Fondo di garanzia delle opere idriche. Inquadramento generale e prime linee d’intervento”. Nel provvedimento ARERA, oltre ad illustrare la ricognizione dei fabbisogni connessi alle nuove operazioni di finanziamento degli interventi ricompresi nelle categorie enucleate nel dPCM, propone impieghi e fonti di finanziamento del Fondo definendo l’entità delle garanzie e la quantificazione della componente tariffaria perequativa volta ad alimentarlo prevedendone l’istituzione nell’ambito del MTI-3. Oggetto delle garanzie che verranno concesse saranno, in sede di prima attuazione, i fabbisogni determinanti un effettivo incremento della capacità di spesa rispetto a quella già registrata. L’entità delle

garanzie prestate (di importo distinto a seconda dell’assoggettamento o meno del beneficiario alla regolazione dell’ARERA) dipenderà dal tasso di realizzazione degli interventi previsti, dal grado di patrimonializzazione del soggetto, dal costo per il ricorso all’indebitamento, dall’assetto istituzionale locale nel quale opera il gestore e dalla rilevanza strategica dell’operazione da finanziare. L’ARERA prevede l’individuazione di un costo della garanzia che il gestore richiedente verserà a CSEA e che, per i gestori regolati, sarà riconosciuto in tariffa. Come già detto per l’alimentazione del Fondo e copertura dei suoi costi di gestione è stata istituita con delibera 580/19 (MTI-3) una componente perequativa pari a 0,4 cent/€ per metro cubo. A conclusione del provvedimento vengono evidenziati e posti in consultazione alcuni elementi procedurali relativi ai requisiti soggettivi dei richiedenti ai fini dell’ammissibilità alle garanzie del fondo, alle operazioni finanziarie ammesse a garanzia, ai casi di cessazione dell'affidamento per i quali deve essere previsto il pagamento del valore di subentro riconosciuto e le relative modalità di liquidazione e alle modalità di richiesta della garanzia. Viene infine posta in consultazione una rappresentazione schematica del funzionamento del Fondo e dei rapporti organizzativi tra ARERA e CSEA.

 

Quadro strategico 2019-2021

Delibera 242/2019/A “Quadro strategico 2019-2021 dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente”. Il provvedimento reca l'adozione del Quadro strategico dell'Autorità per il triennio 2019-2021, tenuto conto degli esiti della consultazione, inclusi quelli emersi dalle audizioni periodiche dell'8 e 9 Maggio 2019.

Tra i principi ispiratori del documento si evidenziano: un ruolo di maggiore centralità del consumatore, la valorizzazione dell'innovazione della tecnologia e dei processi, una particolare attenzione allo sviluppo uniforme nelle diverse aree del paese, cui saranno applicati principi di regolazione asimmetrica al fine di rendere territorialmente più omogeneo il livello dei servizi pubblici. Con specifico riferimento al servizio idrico integrato le principali modifiche negli Obiettivi Strategici (OS) sono le seguenti:

OS 2 (“Consapevolezza del consumatore e Trasparenza per una migliore valutazione del servizio”): pubblicazione periodica di indicatori di performance per ciascun operatore corredata con alcune informazioni utili a descrivere il contesto gestionale di riferimento, con la finalità di monitorare e migliorare il set informativo e la willingness to pay dell'utente, anche con benefici in termini di contenimento della morosità;

OS 4 (“Sostenere l'innovazione con sperimentazioni e ricerca”): estensione al SII della linea di intervento tesa allo sviluppo di progetti innovativi per il potenziamento dell'attività di misura, valutandone gli impatti economici e ambientali;

OS 7 (“Integrazione e aggiornamento di regole uniformi sul territorio nazionale per la gestione dei rapporti tra operatori e utenti nel settore idrico”): approfondimento del tema della trasformazione impiantistica finalizzata all’installazione di dispositivi di misurazione dei consumi per ogni singola unità immobiliare;

OS 10 ("Programmazione efficace e realizzazione degli investimenti per un servizio idrico di qualità"): nell'ambito della qualità tecnica piuttosto che prevedere l'ampliamento del set iniziale degli indicatori ARERA intende "portare a compimento – anche sulla scorta dei risultati conseguiti in fase di prima applicazione – il set di indicatori introdotto";

OS 11 (“Riconoscimento dei costi efficienti nel servizio idrico integrato”): introduzione del riferimento all'azione dell'ARERA volta a favorire, tra l'altro, l'attuazione di progetti finalizzati al recupero di energia e materia dai fanghi di depurazione.

 

Condomini – Indagine su attività di lettura e fatturazione

Delibera 295/2019/E/IDR “Avvio di indagine conoscitiva sullo svolgimento da parte dei gestori del servizio idrico integrato delle attività di lettura e di quelle connesse alla fatturazione relativamente alle singole unità immobiliari presenti nei condomini”. Il procedimento, la cui conclusione è prevista entro il 31 Marzo 2020, intende perseguire – nelle more della definizione di un quadro di regole comuni rivolto alle utenze aggregate - “la finalità di assicurare, a tutti i consumatori finali (inclusi quelli sottesi ad utenze aggregate), l'efficace applicazione delle disposizioni introdotte dalla regolazione”, valutando le attività già condotte dai gestori sul tema per poi “riconsiderare la perimetrazione generale dei servizi e i relativi adempimenti regolatori”.

Dalle prime informazioni acquisite da ARERA (anche tramite segnalazioni pervenutele), nei casi di utenze aggregate con la presenza di contatori divisionali, esistono sul territorio situazioni differenziate:

in alcune aree il servizio di misura interno ai condomini è svolto da società di contabilizzazione che, su delega degli stessi condòmini, svolgono la lettura dei contatori divisionali, la ripartizione della bolletta, l'incasso, il sollecito degli utenti morosi e il pagamento della fattura al gestore;

in altre aree il servizio di lettura, ripartizione, fatturazione e relativa esazione dei contatori divisionali interni agli appartamenti dei singoli condomini è svolto direttamente dal gestore o dall’amministratore di condominio;

in alcuni casi, infine, sono state adottate modalità di comunicazione innovative, anche attraverso applicazioni su dispositivi mobili, in grado di informare e sensibilizzare sui propri consumi i singoli titolari delle unità abitative sottese all'utenza condominiale.

ARERA intende effettuare i propri approfondimenti a partire dalle informazioni comunicate dai gestori con specifico riguardo alle eventuali “altre attività idriche” (riferite alla “realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori, alla lettura dei contatori divisionali all’interno dei condomini e alla fatturazione”.

 

Fanghi di depurazione

Delibera 20/2019/R/IDR “Avvio di indagine conoscitiva sulle modalità di gestione e di valorizzazione dei fanghi di depurazione”. Viene avviata un'indagine conoscitiva sulle modalità di recupero e smaltimento dei fanghi residui della depurazione, prevedendo attività specifiche di approfondimento volte a favorire l'adozione di ulteriori misure idonee ad accompagnare la transizione a un'economia circolare del settore del trattamento dei reflui. L’indagine è finalizzata all’acquisizione di dati e informazioni relativi alle tecnologie attualmente disponibili ai fini del contenimento/valorizzazione del quantitativo totale di fanghi e ai suoi costi di trasporto, recupero e smaltimento. Sono, inoltre, previsti approfondimenti riguardo ai soggetti terzi coinvolti nelle attività di gestione dei fanghi fino alla relativa destinazione finale, nonché agli eventuali flussi extra-regionali o transfrontalieri. Il termine dell’indagine è fissato al 31 Dicembre 2019.

Con la delibera 580/19 (MTI – 3) viene introdotta una nuova componente volta a riconoscere il maggior costo per lo smaltimento dei fanghi al metto di una franchigia pari al 2% del costo ammesso.

 

Memoria 179/2019/I/com “Audizione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente in merito al disegno di legge “Delega al governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione Europea - legge di delegazione europea 2018 (AS 944)”. Durante l'Audizione tenutasi il 7 Maggio 2019 innanzi la XIV Commissione (Politiche UE) che esaminava il Disegno di legge di Delegazione europea 2018 (per la delega al governo per il recepimento di 24 direttive europee e di altri atti dell’U.E.), ARERA ha ribadito di voler essere coinvolta su materie che risultano ricomprese nelle proprie competenze. In particolare ARERA desidera essere messa a parte sia sulla prevista riforma del sistema dei criteri di ammissibilità dei rifiuti nelle discariche che sulla nuova disciplina organica in materia di utilizzazione dei fanghi che andrà a modificare quanto previsto nel decreto legislativo 27 Gennaio 1992, n. 99 (utilizzo dei fanghi in agricoltura). Si tratta per entrambe le normative dell’attuazione della Direttiva 2018/850 che fa parte del c.d. Pacchetto di misure sull’economia circolare. In proposito, l’ARERA esprime condivisione sulle indicazioni fornite dallo schema di Ddl, precisando:

di aver recentemente avviato un’indagine conoscitiva sull’argomento, con la deliberazione 20/2019/R/IDR, al fine di promuovere la diffusione di tecnologie innovative e la transizione ad un’economia circolare nel settore della depurazione;

di avere, con l’introduzione della regolazione della Qualità Tecnica (deliberazione 91772017/R/IDR), introdotto un apposito indicatore (M5 – Smaltimento dei fanghi in discarica), finalizzato a scoraggiare il ricorso allo smaltimento in discarica dei fanghi.

Sulla base di tali elementi, l’ARERA suggerisce di considerare un suo coinvolgimento, sia nell’ambito della revisione del sistema dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica che per la revisione della disciplina recata dal DLgs 99/1992.

 

Bonus sociale idrico

Delibera 165/2019/R/COM “Modifiche al testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale (TIBEG) e al testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI) in coerenza con l’articolo 5, comma 7 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni nella legge 28 marzo 2019, n. 26”. In coerenza con l’articolo 5, comma 7 del DL 4/19 recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, l’ARERA ha integrato/modificato la disciplina del bonus per i servizi regolati in ottemperanza alla nuova normativa. In particolare nel TIBSI sono stati eliminati i riferimenti a “Carta acquisti” e “Carta ReI” mentre viene previsto che i beneficiari di Reddito di cittadinanza/pensione di cittadinanza possano presentare domanda di bonus a partire dal 20 Maggio 2019.

Conseguentemente sono state introdotte le opportune modifiche nei moduli di domanda/rinnovo (Determina 1/2019 – DACU); inoltre a seguito di problemi applicativi emersi in fase di prima attuazione, sono state integrate le procedure di dettaglio per la validazione delle richieste di bonus sociale idrico e le procedure per il riconoscimento della quota una tantum (Determina 4/2019 – DACU).

 

Segnalazione 280/2019/I/COM “Segnalazione al parlamento e al governo in merito ai bonus sociali per le forniture di energia elettrica, gas e acqua”. Con il documento, l’ARERA sottopone a Parlamento e Governo alcune considerazioni in merito ai bonus sociali per le forniture di energia elettrica, gas naturale e acqua, proponendo una procedura per garantirne la fruizione automatica a tutti i potenziali beneficiari. I dati mostrano infatti che il riscorso a tali agevolazioni, nonostante l’impegno profuso per diffonderne la conoscenza, non risulta ad oggi particolarmente esteso tra gli aventi diritto. L’ARERA inoltre auspica l’estensione del bonus sociale idrico ai percettori del reddito di cittadinanza e la sua riparametrazione, in modo da ricomprendere anche le spese relative ai servizi di fognatura e di depurazione.

 

Delibera 499/2019/R/COM “Aggiornamento del valore soglia dell’ISEE per l’accesso ai bonus sociali dal 1 Gennaio 2020, ai sensi del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 dicembre 2016”. Il

provvedimento, coerentemente con le disposizioni emanate con decreto del Ministro della Sviluppo economico del 29 Dicembre 2016, aggiorna il valore della soglia dell'ISEE per l'accesso ai bonus sociali, portandolo da 8.107,50 a 8.265 euro. L’aggiornamento avrà decorrenza dal 1° Gennaio 2020; gli aggiornamenti successivi avranno cadenza triennale. L’ARERA stima che con tale adeguamento il bonus sociale idrico, luce e gas verrà esteso a 200 mila nuove famiglie.

 

Tutela dei consumatori

Delibera 142/2019/E/IDR “Modalità di attuazione nel settore idrico del sistema di tutele per i reclami e le controversie dei clienti e utenti finali dei settori regolati”. Con tale provvedimento l’ARERA delibera una transizione graduale verso il sistema a regime mediante un’ulteriore fase di interventi sulla disciplina transitoria (del. 55/2018), prevedendo:

per i gestori che servono almeno 300.000 abitanti residenti l’obbligo partecipativo dal 1° Luglio 2019 alle procedure attivate volontariamente dagli utenti finali dinanzi al Servizio Conciliazione;

per gli utenti finali serviti dai gestori di cui al punto precedente l’esclusività del Servizio Conciliazione, quale strumento volontario di secondo livello del sistema di tutele. Si conferma il ricorso al reclamo di seconda istanza presso lo Sportello per le sole controversie in tema di bonus sociale idrico, fatti salvi eventuali profili risarcitori.

All’allegato A alla delibera vengono indicati i 44 gestori obbligati alla partecipazione al Servizio di Conciliazione (per il Gruppo Acea: ACEA Ato2, ACEA Ato5, AdF, Publiacqua, Acque, Gori ed Umbra Acque). L’elenco può essere progressivamente modificato in caso di variazioni della popolazione servita o di ulteriori gestori che assumano volontariamente un impegno partecipativo di durata almeno biennale. I gestori obbligati (o che si sono volontariamente impegnati) sono sottoposti all’obbligo di indicare, nel proprio sito internet, nei nuovi contratti e nelle risposte ai reclami non risolutive della problematica sollevata dall’utente, in modo chiaro e facilmente accessibile, almeno:

le modalità di attivazione del Servizio Conciliazione dell’Autorità;

le modalità di attivazione di eventuali altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, ai quali si impegnano a partecipare e la cui procedura sia gratuita.

L’ARERA conferma che la conciliazione nel SII non costituisce ancora condizione di procedibilità per l'accesso alla giustizia ordinaria rinviando sine die il termine. Si conferma l'alternatività, per la medesima controversia, tra il Servizio Conciliazione e le altre procedure conciliative.

 

Verifiche ispettive

Delibera 253/2019/S/IDR “Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni in materia di regolazione tariffaria del servizio idrico integrato”. Con il provvedimento in oggetto ARERA commina ad ACEA Ato5 – Frosinone una sanzione pari a 955.000.

Il procedimento sanzionatorio è stato avviato con la determina DSAI 42/2018 a seguito di una verifica ispettiva effettuata nel Novembre 2017 con riferimento a possibili violazioni delle disposizioni relative alla definizione delle tariffe del SII. La principale violazione contestata alla società si riferisce ad una erronea interpretazione della normativa in materia di deducibilità fiscale che ha indotto la società a non inserire tra le poste rettificative dei costi della produzione (in particolare, tra gli accantonamenti in eccesso rispetto all'applicazione di norme tributarie, non deducibili fiscalmente), l'accantonamento al “fondo rischi e oneri” registrato a bilancio nell'anno 2011, sovrastimando in tal modo i costi operativi efficientabili riconoscibili in tariffa relativamente agli anni 2012-2017. La società ha comunque corretto l'errore nell'ambito del procedimento di revisione tariffaria 2018-2019 evidenziando comunque di sostenere costi operativi efficientabili anche superiori a quelli riconosciuti in tariffa prima dell'applicazione della prescrizione. La società ha presentato ricorso avverso il provvedimento nell’ottobre 2019.

 

Quadro tariffario ed aggiornamenti documentali per Acea Ato2 Lazio Centrale-Roma e Acea Ato5 –Lazio Meridionale - Frosinone 

ACEA Ato2

L’ARERA ha approvato la proposta tariffaria valida per l’anno 2019 con la deliberazione 572/2018/R/IDR.

In data 9 Gennaio 2019, ACEA Ato2, dopo avere presentato il 13 Novembre 2018, come previsto dalla delibera ARERA 665/2017, istanza di aggiornamento dell’articolazione tariffaria alla STO, ha fatto richiesta all’ARERA di diffidare la Conferenza dei Sindaci dell’ATO2 ad adempiere all’adozione della nuova articolazione tariffaria non approvata dalla Conferenza dei Sindaci (del 15 Ottobre e del 13 Dicembre 2018).

Nelle more dell’adozione della nuova articolazione tariffaria ACEA Ato2 sta applicando, con decorrenza 1° Gennaio 2019 l’incremento tariffario del 5,96%, come approvato dall’ARERA con la delibera 674/2016, confermato dalla delibera 572/2018.

Si evidenzia, inoltre, l’approvazione, con delibera n. 2-19 della Conferenza dei Sindaci del 15 Aprile 2019, del Regolamento attuativo del bonus idrico integrativo 2019 dell’ATO2 Lazio Centrale Roma”. Gli aventi diritto sono gli utenti diretti (titolari di una utenza ad uso domestico residente) ed indiretti (utilizzatori nell’abitazione di residenza di una fornitura idrica intestata ad un’utenza ad uso condominiale) che devono possedere determinati requisiti.

Le Amministrazioni Comunali hanno, sotto la propria responsabilità e sulla base di apposita certificazione degli uffici preposti, la facoltà di autorizzarne l’erogazione per singole utenze in situazioni di comprovato particolare disagio

economico/sociale, ampliando per il caso specifico la soglia ISEE di ammissione. Con il nuovo regolamento, l’importo del bonus “locale”, consistente nell’erogazione di un contributo annuale una tantum riconosciuto in bolletta (nel caso di utenza indiretta nella bolletta dell’utenza condominiale), viene calcolato come la spesa corrispondente ai corrispettivi fissi e variabili di acquedotto, fognatura e depurazione per un consumo fino a 40 mc annui per ciascun componente del nucleo familiare, per le utenze dirette ed indirette con ISEE fino a € 8.107,50, e a 20 mc annui per ciascun componente del nucleo familiare per le altre utenze aventi diritto. Il bonus ha validità annuale e viene erogato in bolletta in un’unica soluzione, di norma, entro 6 mesi dalla data di presentazione della domanda (che va presentata entro il 31 Dicembre 2019).

 

Con riferimento agli altri elementi di rilievo emersi a livello di ATO, si segnala inoltre che, nell’ambito della Conferenza dei Sindaci del 24 Luglio 2019, è stato approvato il nuovo Regolamento di utenza dell’ATO2 Lazio – Centrale-Roma. In tale documento sono state recepite le disposizioni ARERA ritenute particolarmente rilevanti in materia di regolazione del SII tra cui quelle inerenti qualità tecnica, qualità contrattuale, bonus sociale idrico e regolazione della misura. Nella stessa Conferenza dei Sindaci è stato dato mandato alla STO di provvedere, d’intesa con il gestore ACEA Ato2, ad aggiornare sia il Regolamento di utenza che la Carta del servizio idrico integrato, per adeguare i testi alle disposizioni contenute nella recentissima deliberazione ARERA n. 311/2019 in tema di morosità.

 

Infine, con delibera n.4/2019 approvata dalla Conferenza dei Sindaci nella seduta del 11 Novembre 2019, è stata approvata la nuova articolazione tariffaria definita in applicazione della deliberazione ARERA n. 665/2017/R/idr (TICSI). L’applicazione partirà a Marzo 2020.

 

ACEA Ato5

In attuazione della disciplina regolatoria vigente in data 1° Agosto 2018 la Conferenza dei Sindaci dell’ATO5 con deliberazione n. 7 ha deliberato l’approvazione del moltiplicatore tariffario per le annualità 2018 e 2019 nella misura massima provvisoriamente prevista dal metodo tariffario pari all’8% fermo restando che per quanto riguarda i valori di theta massimo che determinano variazioni tariffarie superiori al limite previsto dal MTI-2, verrà disposta un’istruttoria da parte dell’ARERA.

Relativamente al servizio di fognatura e depurazione si ricorda che, per una parte limitata di territorio, lo stesso è gestito dal Consorzio di Sviluppo Industriale di Frosinone (ASI). La Deliberazione n. 664/2015 pone in capo all’AATO l’obbligo di determinare i corrispettivi per lo svolgimento dei servizi di pubblica utilità tra i quali, appunto, quelli relativi alla fognatura e depurazione. In particolare, nell’allegato A della citata Deliberazione è definito l’uso condiviso (Common Carriage) di un’infrastruttura gestita da un soggetto non regolato, diverso dal grossista, per fornire acqua e/o servizi di fognatura e depurazione anche ad altre tipologie di utenti non soci. Laddove il fornitore all’ingrosso fornisca il servizio al Gestore del SII nell’ambito di un’attività di Common Carriage, in ragione dell’obiettivo di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, il costo addebitato al Gestore del SII deve essere calcolato sulla base del costo marginale del servizio fornito, così come sancito dall’art. 26.3 della citata Deliberazione. Per questi motivi, la STO ha proposto una modalità di calcolo dei costi totali per la fornitura di servizi da parte dell’ASI, imputabili ad ogni impianto, come somma dei Costi diretti variabili, dei Costi diretti fissi e dei Costi indiretti dell’impianto stesso. Tale modalità di calcolo è stata approvata durante la seduta del 26 marzo 2018 dalla Conferenza dei Sindaci con deliberazione n. 3/2018. I suddetti costi verranno contabilizzati dal Gestore relativamente agli anni 2018 e 2019, rispettivamente per un importo pari ad € 1.466.000 e € 1.455.000 e sono stati recepiti nella deliberazione n. 7 della Conferenza dei Sindaci del 01/08/2018.

Con deliberazione n. 8 del 1° Agosto 2018 la Conferenza dei Sindaci ha approvato, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Deliberazione ARERA del 28 Settembre 2017, n. 665/2017/r/idr, la nuova articolazione tariffaria (TICSI).

 

Aggiornamento sui ricorsi avverso la regolazione tariffaria dell’ARERA

Nel 2013 ACEA Ato2 ha presentato ricorso avverso la Delibera 585/2012 (MTT) e avverso le deliberazioni successive che ne hanno modificato ed integrato i contenuti (Delibere 88/2013, 73/2013 e 459/2013). Il ricorso è stato parzialmente accolto con sentenza del TAR Lombardia 2528/2014, contro la quale hanno proposto appello sia ACEA Ato2 sia l’ARERA.

Nell’udienza pubblica tenutasi il 29 Settembre 2015, è stata disposta la sospensione del giudizio pendente e il rinvio della decisione a data successiva all’esito della consulenza tecnica d’ufficio disposta per i ricorsi proposti nel 2014 dal Codacons e dalle Associazioni Acqua Bene Comune e Federconsumatori, ritenendo esistere un rapporto di dipendenza-consequenzialità tra la decisione dell’appello proposto dall’ARERA e la decisione sui ricorsi promossi dalle Associazioni dei consumatori, incentrati in particolare sulla componente tariffaria relativa agli oneri finanziari del gestore del SII, ovverosia sulle formule e sui parametri adottati nell’art. 18 dell’allegato A della deliberazione ARERA n. 585/2012del 28 Dicembre 2012 (MTT), considerati come una reintroduzione del criterio di “adeguatezza del capitale investito” eliminato dall’esito del referendum 2011.

Il collegio peritale, nominato a Ottobre 2015, ha depositato la perizia il 15 Giugno 2016, concludendo di considerare attendibili e ragionevoli, sotto il profilo della regolamentazione in ambito nazionale ed internazionale, le formule e i

parametri diretti a calcolare il tasso di interesse di riferimento e la componente di copertura della rischiosità considerati nella Delibera.

Il 15 Dicembre 2016 si è tenuta l’udienza finale del giudizio e il 26 Maggio 2017 è stata pubblicata la sentenza n. 2481/2017 con la quale il Consiglio di Stato, accogliendo le conclusioni del collegio peritale, ha ribadito la piena legittimità della metodologia tariffaria adottata dall’ARERA; in conseguenza di ciò ha respinto gli appelli Codacons e Acqua Bene Comune/Federconsumatori sopra richiamati, con conseguente conferma delle sentenze impugnate; la successiva udienza dinanzi al Consiglio di Stato è stata fissata per il 20 Settembre 2018.

In esito all’udienza, tenutasi regolarmente nella data stabilita, il Consiglio ha rinviato la trattazione del giudizio, invitando le parti a depositare alcune memorie (da presentarsi entro il 19 Dicembre 2018), per chiarire che non si siano verificati ritardi nella ripresa del giudizio d'appello. In occasione dell’udienza in questione, tuttavia il giudice non aveva fissato la data del rinvio, che è stata invece stabilita solo nei primi giorni del 2019. In occasione dell'udienza, fissata per il 13 Giugno 2019, è stata formalizzata la rinuncia ad una parte dei motivi di ricorso e il Consiglio di Stato ha disposto l'acquisizione d'ufficio della relazione peritale resa nell'ambito dei giudizi promossi dai soggetti referendari sopra richiamati (Codacons, Acqua Bene Comune, Federconsumatori), per sottoporla al contraddittorio delle parti. La prossima udienza è stata fissata per il 2 Aprile 2020.

Alla data della presente relazione, oltre al ricorso al Consiglio di stato di cui sopra, rimangono ancora pendenti gli altri ricorsi presentati da ACEA Ato2 al TAR Lombardia avverso la Delibera n.643/2013/R/Idr (MTI) e la Delibera 664/2015/R/idr (MTI-2).

Relativamente alla Delibera 643/2013, si segnala che l’8 Maggio 2014 sono stati presentati dei motivi aggiunti per l’annullamento delle determinazioni ARERA n.2 e n.3 del 2014; in data 9 Dicembre 2014 sono stati presentati dei secondi motivi aggiunti per l’annullamento della Delibera 463/2014/R/IDR; nelle more della fissazione dell’udienza, nel mese di Aprile 2019 è pervenuto l’avviso di perenzione, (estinzione del processo amministrativo a causa dell’ inerzia della parte); a seguito di tale comunicazione, il 20 Giugno 2019 ACEA Ato2 ha presentato l’istanza di fissazione d’udienza unitamente alla nuova procura a firma del Presidente.

Per quanto riguarda la Delibera 664/2015, si precisa che nel Febbraio 2018 ACEA Ato2 ha esteso l’impugnazione originariamente proposta, presentando ulteriori motivi aggiunti avverso la Delibera ARERA 918/2017/R/Idr (Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato) e avverso l’Allegato A della Delibera 664/2015, come modificato dalla citata delibera 918/2017. Alla data odierna si resta in attesa della fissazione dell’udienza per la trattazione nel merito.

 

Si segnala che ACEA Ato2 e ACEA Ato5 (oltre ad altre società del Gruppo) hanno presentato ricorso al TAR avverso la Delibera n. 311/2019/R/idr del 16 Luglio 2019 avente per oggetto la “Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato”. Attualmente si è ancora in attesa della fissazione dell’udienza di merito.

 

Relativamente alle delibere n. 547/2019 (Aggiornamento RQSII ) e 580/2019 (nuova metodologia tariffaria MTI-3), si segnala che nel mese di Febbraio 2020 ACEA Ato2 e ACEA Ato5 (oltre ad altre società del Gruppo) procederanno alla presentazione delle impugnative.

 

L’attività normativa della Regione Lazio in tema di assetto territoriale e governance del Servizio Idrico Integrato

Per quanto riguarda la ridefinizione degli ATOBI (Ambiti territoriali ottimali di bacino idrografico), previsti dalla DGR Lazio 218/18, l’Assessore regionale ai lavori pubblici, tutela del territorio e mobilità, con nota n. 048127 del 2 Agosto 2018 aveva proposto l’istituzione di un Comitato di consultazione istituzionale, composto, tra gli altri, da due soggetti individuati dalla Conferenza dei Sindaci, e avente il compito di analizzare i seguenti aspetti, da garantire con il nuovo assetto: (i) il sistema di regolazione; (ii) la tutela dell’ambiente; (iii) la tutela del consumatore; (iv) il modello industriale e (v) la comparazione interregionale.

La Conferenza dei Sindaci dell’ATO2, nella seduta del 13 Dicembre 2018, aveva richiesto all’Assessore ai lavori pubblici e tutela del territorio, mobilità, di accettare in deroga alla suddetta nota un numero di rappresentanti dell’ATO2 pari a cinque o sette. Con la nota prot. n. 29855 del 15 Gennaio 2019, partecipata ai Sindaci dell’ATO2 con nota prot. n. 192 del 17 Gennaio 2019, il medesimo Assessore ha assentito alla designazione, da parte dell’ATO2, di cinque rappresentanti in seno al Comitato di consultazione istituzionale. Nell’ultima Conferenza dei Sindaci dell’11 Novembre 2019, è stato nominato il quinto rappresentante per il quadrante sud est; in precedenza, la Conferenza dei Sindaci aveva individuato i quattro rappresentanti per i quadranti Roma, nord, est, e nord est.

In merito alla Convenzione obbligatoria per la gestione dell’interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore firmata il 2 Febbraio 2018, si segnala, l’approvazione nel corso della Conferenza dei Sindaci del 15 Aprile 2019 di alcune modifiche, che non ne modificano sostanzialmente i contenuti ma si sono rese necessarie per dare piena attuazione alla Convenzione stessa (tempistiche di pagamento, adeguamento di obblighi di rendicontazione, etc.). La convenzione è stata sottoscritta in data in data 14 Maggio 2019 dai rappresentanti degli Enti d’Ambito ATO2 Lazio centrale Roma e ATO 3 Lazio centrale Rieti.

In relazione alle concessioni di derivazione, è di rilievo segnalare la sottoscrizione da parte dei rappresentanti della Regione Lazio, di Roma Capitale e di ACEA Ato2, in data 10 Luglio 2019, del disciplinare per il rinnovo della

concessione di derivazione Peschiera – Le Capore, che alimenta l’acquedotto omonimo, principale infrastruttura per l’approvvigionamento idrico della Capitale. La concessione rinnovata, che scadrà nel Settembre 2031, è l’atto propedeutico per la realizzazione del nuovo tronco superiore del Peschiera, necessario per salvaguardare e potenziare quest’opera di grande rilevanza strategica, che il management del Gruppo ACEA ha deciso di inserire nel Piano Industriale 2019-2022. È stato invece respinto in quanto infondato, con sentenza 167/2019 emessa il 6 Settembre 2019 dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, il ricorso di Acea e Roma Capitale contro il provvedimento regionale che regolava lo stop ai prelievi dal Lago di Bracciano. I ricorrenti avevano infatti impugnato il Provvedimento regionale del dicembre 2017, successivo alle ordinanze di stop alle captazioni, che ribadiva il ruolo del lago come “mera riserva idrica strategica” subordinando l’eventuale futura riattivazione del prelievo all’autorizzazione della Regione, solo in caso di effettiva emergenza nonché nel rispetto degli equilibri ecologici.

Si evidenzia, inoltre, l’istituzione di un tavolo tecnico permanente coordinato dalla Regione Lazio e composto, tra gli altri, oltre che da ACEA Ato2, anche da Arpa Lazio, ASL, Città Metropolitana di Roma Capitale, Pomezia e Istituto Superiore di Sanità, per la trattazione del tema dell’inquinamento diffuso. Nel 2016, nei comuni di Pomezia, Ardea e Roma Capitale è stata riscontrata l’esistenza di un’ampia area di contaminazione delle acque sotterranee da sostanze clorurate di origine non naturale che ha interessato alcuni pozzi di approvvigionamento idrico potabile; l’acqua dei suddetti pozzi è stata tempestivamente miscelata e distribuita alla popolazione assolutamente conforme ai requisiti normativi della potabilità. Dal tavolo è risultato che la contaminazione è risalente a circa 15 anni fa ed è presumibile sia stata causata da smaltimenti illeciti di sostanze clorurate direttamente nel sottosuolo, con una o più sorgenti di contaminazione, al momento ancora sconosciute.

Dal medesimo tavolo è sorta, inoltre, la necessità di avviare le attività di elaborazione di un piano di indirizzo regionale per la gestione dell’inquinamento diffuso, così come stabilito dall’art. art 239, comma 3 del TU ambientale; tale piano potrà essere uno strumento utile ed essenziale per la gestione delle singole fattispecie di inquinamento diffuso sul territorio regionale anche attraverso la definizione di accordi di programma con le amministrazioni territorialmente competenti e gli enti tecnici di ricerca e controllo. Con deliberazione di Giunta n. 130 del 12 Marzo 2019, pubblicata nel BURL n.24 del 21 Marzo 2019, la Regione Lazio ha avviato le procedure relative all’elaborazione del succitato Piano, stabilendo che lo stesso sarà redatto dalla Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, sulla base delle linee guida di indirizzo contenute nel documento ISPRA n.146/2017 “Criteri per l’elaborazione di piani di gestione dell’inquinamento diffuso”.

 

Si segnala, infine, anche il Rapporto semestrale sulla gestione del SII nella Regione Lazio - 2° semestre 2018, redatto a cura del Garante regionale del Servizio idrico integrato e pubblicato sul BURL n. 11 del 5 Febbraio 2019. Il documento è suddiviso in due Parti: nella Prima Parte sono trattate le novità normative e regolatorie e le principali problematiche rilevanti presenti nel 2° semestre 2018, nella seconda Parte viene effettuata una breve panoramica sull’attuazione del SII nella Regione Lazio. Si precisa che alla data della presente relazione, non risulta ancora pubblicato il Rapporto riferito al primo semestre 2019.

 

Eventi successivi alla chiusura dell’esercizio 2019

Delibera 3/2020/R/IDR del 14 Gennaio 2020 “Modifiche al testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI) in coerenza con l’articolo 57-bis del decreto-legge 26 Ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 Dicembre 2019, n. 157”. Il provvedimento modifica ed integra il TIBSI - Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (delibera 897/2017/R/IDR) in coerenza con l'articolo 57-bis della legge 19 Dicembre 2019, n. 157 (cd decreto fiscale).

Il bonus sociale idrico verrà pertanto riconosciuto anche agli utenti domestici residenti beneficiari di Reddito di cittadinanza (Rdc) o Pensione di cittadinanza (Pdc), in aggiunta a quelli in condizioni di disagio economico sociale per i quali era già previsto; verrà inoltre applicato anche alla quota variabile dei servizi di fognatura e di depurazione, sempre con riferimento al quantitativo essenziale di acqua pari a 50 litri/abitante/giorno. Conseguentemente anche la connessa componente perequativa tariffaria UI3, finora applicata unicamente ai volumi di acquedotto, andrà a maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto, di fognatura e di depurazione.

Le nuove disposizioni si applicano dal 1° Gennaio 2020 e i titolari di RdC/PdC potranno presentare domanda di ammissione a partire dal 1° Febbraio 2020.

   

Comunicato 9 Gennaio 2020 “Dati di qualità contrattuale del servizio idrico integrato”. Con tale comunicato l’ARERA informa della pubblicazione sul proprio sito dei dati di performance dei gestori del SII, da questi comunicati per il primo biennio (anni 2017 e 2018) di piena applicazione della regolazione della qualità contrattuale introdotta con deliberazione 655/2015/R/IDR, in coerenza con le linee di azione delineate nel proprio Quadro Strategico 2019-2021 (deliberazione 242/2019/A). La pubblicazione dei dati, finalizzata a rafforzare la consapevolezza da parte dei consumatori sui servizi offerti dai diversi operatori, afferisce a 28 standard specifici e 14 standard generali della RQSII, riconducibili agli aspetti: avvio e cessazione del rapporto contrattuale; gestione del rapporto contrattuale; fatturazione, gestione dei reclami e delle richieste scritte; gestione degli sportelli e dei servizi telefonici.

 

Deliberazione 8/2020/R/idr del 21 Gennaio 2020 “Definizione delle modalità di gestione del Fondo di garanzia delle opere idriche”. Il provvedimento disciplina le modalità di gestione e di utilizzo del Fondo di garanzia delle opere idriche, in coerenza il dPCM 30 Maggio 2019, tenendo conto anche delle previsioni del DM-MEF 19 Novembre 2019 in merito alla garanzia di ultima istanza dello Stato. Vengono specificati i requisiti e le condizioni di accesso alla garanzia, e i relativi obblighi di rendicontazione, comunicazione e monitoraggio a fronte del rilascio della stessa.